Decreto legislativo - 3/07/2017 - n. 112 art. 17 - Norme di coordinamento e transitorieNorme di coordinamento e transitorie 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 2. Le societa' cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). 3. Le imprese sociali gia' costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 marzo 2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria 12. 4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio. [1] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 20 luglio 2018, n.95, successivamente dall'articolo 35, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27e da ultimo, dall'articolo 1, comma 4-decies, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159. [2] Per una deroga al presente comma vedi l'articolo 43, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. InquadramentoLa norma transitoria richiedeva alle imprese sociali, già costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto, di adeguare gli statuti entro dodici mesi, prevedendo il quorum proprio delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Con il d.lgs. correttivo n. 95/2018 il termine predetto è stato allungato a diciotto mesi, dunque a gennaio 2019. Inoltre, la norma inizialmente si limitava a permettere l'adeguamento alle nuove disposizioni mediante il quorum agevolato della assemblea ordinaria, invece che secondo i quorum rafforzati tipici dell'assemblea straordinaria, tipicamente deputata alle modifiche dello statuto. Il correttivo ha, invece, chiarito che tale agevolazione procedimentale riguarda solo quelle modificazioni che servano per: a) adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili; b) introdurre clausole derogative di norme derogabili. Tutto ciò vale a scongiurare il rischio (realizzatosi, ad esempio, dopo la riforma del diritto societario del 2003) che si approfitti dell'agevolazione procedimentale per apportare modifiche ad altre clausole, che nulla abbiano a che vedere con la riforma. Onde, sulla base della nuova normativa, le maggioranze agevolate, proprie della assemblea ordinaria, saranno legittime per i meri adeguamenti obbligatori, oppure per quelle rare situazioni in cui l'applicazione di una norma del tipo sia facoltativa. L'art. 17 d.m. Sviluppo economico del 16 marzo 2018, quindi, all'art. 3 ha ribadito quanto detto dalla disposizione in esame, e che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'«interscambio» dei dati tra l'albo delle società cooperative ed il registro delle imprese. |