Decreto legislativo - 3/07/2017 - n. 112 art. 18 - Misure fiscali e di sostegno economicoMisure fiscali e di sostegno economico 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15, nonche' le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.1 2. Non concorrono altresi' a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.2 3. Dall' imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.3 4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo deducibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.4 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni. Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.5 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.6 8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le PMI» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali», e prima delle parole «e degli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»; 2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il seguente: «5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa»; b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, e' sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali»; c) all'articolo 50-quinquies: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»; 2) al comma 1, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»; 3) al comma 2, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»; d) all'articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»; e) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: «o della PMI innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI innovativa o dell'impresa sociale»; f) all'articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole «e di PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI innovative e di imprese sociali»; g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole «e da PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da imprese sociali». 8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attivita' di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.7 8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.8 9. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 20259. [1] Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95. [2] Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95. [3] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95. [4] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95. [5] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95 e successivamente dall'articolo 26, comma 2, lettera b), del DL 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 [6] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95. [7] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95. [8] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 20 luglio 2018, n.95. [9] Comma modificato dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108. InquadramentoLa legge delega, all'art. 9, comma 1, lett. g), menzionava gli incentivi a favore delle imprese sociali, in riferimento alla «possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative» nonché in genere «misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale». Infatti, le imprese sociali hanno il problema di reperire fondi, anche in considerazione della necessità di competenza ed organizzazione sempre maggiore per poter accedere ad erogazioni liberali di fonte pubblica o privata (Sbardella, Silvetti, par. 4). Si peroravano incentivi, quali forme di deduzione dal reddito o di detrazione dall'imposta del soggetto conferente, sulla falsariga delle start-up innovative e le PMI innovative; la non applicazione della disciplina sulle società di comodo, sulle società in perdita sistematica e sugli studi di settore; la non imponibilità degli strumenti finanziari partecipativi attribuiti ai lavoratori, collaboratori o consulenti dell'impresa sociale; la non imponibilità dei trasferimenti di beni immobili ed aziende a favore delle imprese sociali, in analogia con quanto stabilito dall'art. 9, lett. i) e l), della legge delega per tutti gli enti del terzo settore; la detassazione dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali (Sbardella, Silvetti, par. 4). Si evidenzia che i benefici a favore delle imprese sociali e dei suoi investitori potrebbero trovare una contropartita nei minori costi sostenuti dall'Erario negli ambiti in cui agiscono gli enti del Terzo Settore (Sbardella, Silvetti, nota 32; Mazzullo, Impresa sociale «3.0», 34). Nella G.U. del 22 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che consente per la prima volta agli enti non profit che vogliano acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) di dotarsi di un sistema pubblicitario unitario. Esso sostituisce i precedenti registri di settore, previsti per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS, semplificando iter complessi come quello della personalità giuridica. La legge delega per la riforma fiscale, l. 9 agosto 2023, n. 111, intende dettare una nuova razionale disciplina, per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore ed, in generale, per gli enti non commerciali: l’interesse dimostrato dal legislatore delegante verso le realtà che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, emerge già dai principi e criteri direttivi generali, che il legislatore delegato dovrà osservare nell’esercizio della delega legislativa, al fine di semplificare il sistema tributario per gli enti del Terzo settore, rispetto a quella prevista nei d.lgs. n. 117/2017 e n. 112/2017, nonché con le disposizioni riservate agli enti non commerciali che, ad oggi, non hanno aderito alla riforma (Sepio, Gro, 3193). Gli incentiviQuali misure fiscali e di sostegno economico, il legislatore delegato ha previsto una serie di strumenti. Originariamente, il d.lgs. n. 112/2017, all'art. 18, comma 1, aveva escluso dal reddito imponibile gli utili, ove destinati a riserva indivisibile ed allo svolgimento dell'attività statutaria o ad altri fini analoghi ivi previsti; né rientravano nel debito imponibile gli utili destinati ad aumento gratuito del capitale, nei limiti stabiliti dall'art. 3. Ora, il correttivo di cui al d.lgs. n. 95/2018 ha reso imponibile ogni distribuzione di utili ai soci, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale. Quale incentivo agli investimenti nelle imprese sociali, il d.lgs. n. 112/2017 aveva previsto la detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società, pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di un'impresa sociale, purché divenuta tale dopo il decreto e costituita da non più di tre anni da tale data, con possibilità di detrarre il residuo nei due periodi d'imposta successivi. Mentre il legislatore richiedeva, altresì, che detto investimento fosse mantenuto per almeno tre anni, la cessazione anticipata comportando la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione. Orbene, questo articolo sulle misure fiscali è stato il più rimaneggiato in sede di decreto correttivo, approvato con il d.lgs. n. 95/2018, di cui si è dato conto in precedenza, quanto alle altre modifiche introdotte. Nell'art. 18, i commi 1 e 2 sono stati sostituiti, per escludere dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali: a) le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva; b) le somme destinate ad apposite riserve di cui alla speciale normativa. Inoltre, si ammette espressamente che le perdite di esercizio possano essere coperte mediante le riserve, purché siano ricostituite senza che, nel frattempo, si dia luogo a distribuzione di utili. È stato modificato il comma 3 dell'art. 18, in quanto l'agevolazione sugli investimenti nel capitale sociale di società che sono imprese sociali – agevolazione consistente nella possibilità di detrazione o deduzione del 30% della somma investita – è concessa a condizione che l'investimento sia effettuato nel capitale di una società che abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni (indipendentemente dalla data dell'atto costitutivo). L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 1.000.000 o di euro 1.800.000, a seconda che persona fisica o società, per periodo d'imposta, e deve essere mantenuto per almeno cinque anni (tre, prima del correttivo). La nuova tecnica di agevolazione, pertanto, intende favorire le imprese sociali recenti, che abbiano scelto questo oggetto, anche qualora la società fosse di più remota costituzione ed abbia in tal modo modificato la sua attività. Dunque, per s.p.a. o s.r.l. o cooperative già costituite sussiste un incentivo ad assumere la qualità di impresa sociale, per la possibilità di essere ricapitalizzate grazie ai benefici (per i soci) concessi dall'art. 18. Si osserva, altresì, con riguardo alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), che il beneficio resta limitato ai cinque anni dalla loro costituzione, poiché esse sono imprese sociali “di diritto” e che, per quelle cooperative costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112/2017, i cinque anni decorrono dal 20 luglio 2017 (Fici, Impresa Sociale). Lo stesso decreto correttivo 2018 – per un minimo di cautela rispetto a comportamenti abusivi – ha aggiunto dei commi 8-bis e 8-ter. Il primo di tali nuovi commi prevede uno scambio di attività informativa tra l'Amministrazione vigilante e l'Amministrazione finanziaria, in ordine agli esiti dei controlli, ai fini dell'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale, attribuendo comunque autonomi poteri di controllo all'Amministrazione finanziaria. Il comma 8-ter richiama, poi, il disposto dell'art. 2545-sexiesdecies c.c., il quale prevede la gestione commissariale per il caso di «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi» della società: si deve ritenere, da un lato, che una simile condotta certamente integrerebbe le gravi irregolarità per il controllo governativo predetto, e, dall'altro lato, che esse possono costituire autonoma causa di tale controllo, senza necessità che ricorrano altre inadempienze. Si ricorda, infine, che misure di favore devono peraltro essere autorizzate dalla Commissione europea, cui vanno essere comunicate, nei nuovi contenuti. Infatti, per il comma 9 dell'art. 18 in esame, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute, nonché quelle del precedente art. 16 sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, è ovviamente subordinata alle regole del TFUE: il cui art. 108, par. 3, prevede che «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». La dottrina ha indagato anche circa le peculiarità fiscali degli enti sportivi, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 36/2921, che ne ha attenuato il divieto dello scopo di lucro, per ottenere i relativi benefici fiscali, distinguendo a seconda che esso sia qualificabile come “ impresa sociale ” o come semplice società sportiva dilettantistica- SSD ( Dami, 809) . 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