Codice Civile art. 2641Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1). (1) Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis. InquadramentoL'art. 2641 c.c., inserito nell'ambito delle disposizioni penali in materia di società dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, ha sancito la regola dell'obbligatorietà della confisca dei proventi derivati dai reati societari previsti dal Titolo XI e dei beni utilizzati per commetterli, quando vi sia stato provvedimento di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in tal modo sottraendo la confisca dall'area tradizionale della misura di sicurezza (art. 240 c.p.) ed arricchendo il quadro delle figure ablative speciali (Musco, 21) . La natura afflittiva di tale misura rappresenta un elemento di controtendenza rispetto al complessivo quadro di ridimensionamento del trattamento sanzionatorio in materia di illeciti societari operato con la riforma del 2002 (Perdonò, 382), ma, a ben guardare, l'apparente rigore sanzionatorio della confisca cozza con la concreta, limitata e sporadica applicazione delle fattispecie contemplate dal titolo XI. Ed invero, i ridotti termini di prescrizione applicabili, la procedibilità a querela di alcune fattispecie, nonché le numerose ipotesi in cui è possibile l'estinzione del reato mediante il compimento di condotte riparatorie (artt. 2627,2628,2629,2633 c.c.), mostrano come la confisca in questione presenti a ben vedere margini ristretti di operatività, stante la necessità di una condanna o dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (Masullo, 1343; Perdonò, 382). Correttamente sono state segnalate le peculiarità della confisca in questione rispetto al modello generale di cui all'art. 240 c.p., stante la conversione delle ipotesi di confisca facoltativa (a cui sono improntate in linea generale le ipotesi della confisca del codice penale) in confisca obbligatoria, con implicita rinuncia a qualsiasi accertamento in ordine alla pericolosità della cosa (Musco, 22). Natura giuridicaL'automatismo della confisca, come ricavabile dall'espressione «è ordinata la confisca», ha portato alcuni autori ad inquadrare tale misura sanzionatoria nel novero delle pene accessorie (Mezzetti, 200). Le misure di sicurezza, infatti, sono generalmente facoltative, salvi i casi di confisca obbligatoria, di cui al 2° comma dell'art. 240 c.p., che a sua volta ammette ulteriori eccezioni in corrispondenza del 3° e 4° comma della medesima disposizione. La stessa previsione della confisca «per equivalente» o «per valore», che presuppone l'assenza di corrispondenza tra beni sottoposti alla misura ablatoria e specifico reato commesso, confermerebbe il carattere sanzionatorio ed accessorio delle conseguenze previste dall'art. 2641 c.c. (Perdonò, 382). La giurisprudenza di legittimità in alcune pronunce ha ricompreso pur sempre la confisca in esame nel genus della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240 c.p., avendo evidenziato che la persona offesa non ha titolo per richiedere la confisca ex art. 2641 c.c. - che, essendo una misura di sicurezza, è di esclusiva pertinenza del pubblico ministero - e per promuovere la misura cautelare prevista dall’ordinamento per l’effettività della sua applicazione (Cass. pen. V, n. 21458/2005). Tuttavia, nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2025 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, c.c., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo», nonché del secondo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato - la riconduzione della confisca ex art. 2641 c.c. nell’ambito della misura di sicurezza potrebbe in ipotesi risultare persuasiva in relazione alla previsione, nell'art. 240 c.p., della confisca meramente facoltativa delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», in relazione alla quale il giudice esercita la propria discrezionalità sull'an della confisca a seconda che ritenga o meno sussistente un pericolo di reiterazione del reato da parte del reo, mediante un nuovo uso delle cose già utilizzate o destinate a commettere il precedente reato. Allorché però il legislatore configuri quale obbligatoria la confisca di beni strumentali non intrinsecamente pericolosi, come avviene nella disposizione in questione, la qualificazione di una tale confisca in termini di misura di sicurezza diviene assai più ardua, non essendo previsto un accertamento caso per caso da parte del giudice circa l'effettiva sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato, connesso al persistente possesso del bene da parte dell'autore. La Corte Costituzionale ha pertanto concluso nel senso che laddove la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall'art. 2641, primo comma, c.c., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria "pena" di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato ex art. 2641, secondo comma, c.c. Dalla riconosciuta natura di pena delle confische, tanto dei «beni utilizzati per commettere il reato» (art. 2641, primo comma, cod. civ.), quanto del «denaro o beni di valore equivalente» a tali beni (art. 2641, secondo comma, cod. civ.), deriva, secondo la Corte Costituzionale, il loro necessario assoggettamento all'insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l'applicazione e l'esecuzione delle pene, primo fra tutti quello che la pena non deve costituire una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato. Il vizio della confisca tanto dei beni strumentali, quanto dei beni o somme di denaro di valore ad essi equivalente, disciplinata dall'art. 2641 cod. civ., risiede appunto nella sua obbligatorietà,la quale vincola il giudice ad applicare la misura anche quando, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata. Il primo e il secondo comma dell’art. 2641 cod. civ., infatti, obbligano il giudice a imporre al soggetto un sacrificio patrimoniale, la cui entità dipende esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati utilizzati per commettere il reato. Ciò senza alcuna relazione con l'effettivo vantaggio patrimoniale conseguito mediante la commissione del reato e senza alcun correttivo che consenta al giudice di valutare, in ciascun caso concreto, se il soggetto disponga effettivamente delle risorse per far fronte all'ablazione patrimoniale impostagli, né quale impatto tale ablazione possa avere sulla sua esistenza futura. Un tale meccanismo è dunque strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori in concreto sproporzionati. Da qui la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2641, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, nonché estensivamente la previsione di cui al primo comma della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato, riscontrandosi il medesimo vulnus. Condizione essenziale a garantire la compatibilità con i principi costituzionali delle pene pecuniarie, ha evidenziato la Corte Costituzionale, è, allora, che l'autorità preposta alla loro applicazione disponga di un potere discrezionale rispetto alla loro applicazione, sì da evitare non solo che la sanzione pecuniaria risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte, ma anche che essa possa determinare un effetto palesemente eccessivo sulle sue stesse condizioni di vita. Tuttavia, rispetto alla possibilità di una pronuncia che sostituisca l'attuale previsione della confisca obbligatoria di denaro o cose di valore equivalenti ai beni strumentali con una corrispondente confisca meramente facoltativa, la Corte ha ritenuto doveroso cedere il passo alla valutazione del legislatore. Quest'ultimo è, infatti, nella migliore posizione per stabilire se conferire al giudice una discrezionalità nella scelta sull'an, o addirittura anche sul quantum del valore confiscabile, in modo da assicurare il pieno rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione concreta della confisca di cui all’art. 2641 cod. civ.. Resta inalterata, invece, la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 240 cod. pen., richiamata dal terzo comma dell'art. 2641 cod. civ.: e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità. L'oggetto della confisca di cui al primo commaIl primo comma dell’art. 2641 individua l’oggetto della confisca nel prodotto o profitto del reato e nei beni utilizzati per commetterlo (oggetto quest’ultimo colpito dalla suddetta declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sent. n. 7/2025). In relazione a tale elencazione in primo luogo, va rilevata l’assenza del riferimento al prezzo del reato, nozione che va tenuta ben distinta da quella di prodotto e profitto, che indicano il risultato utile direttamente generato dall’illecito, postulando la necessaria presenza di un legame di derivazione causale dal reato (secondo il criterio della cd. pertinenzialità diretta). Tuttavia, è stato ritenuto che il prezzo che rappresenta il corrispettivo «motivante» della scelta di commettere il reato, può pur sempre costituire oggetto di confisca secondo le regole generali della confisca obbligatoria di cui al secondo comma l’art. 240 c.p. (Musco, 23). Il prodotto del reato coincide con le conseguenze immediate dell’attività criminosa ovvero con l’insieme degli oggetti creati, trasformati, adulterati o acquisiti con l’illecito (Perdonò, 383). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il prodotto si identifichi con il risultato che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita (Cass. pen. S.U., n. 9149/1996). Si è di recente ribadito - in aderenza a quanto affermato dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 112/2019) - che il prodotto di un illecito è la derivazione causale dell’illecito, intesa quale “risultato empirico dell’illecito” stesso, cioè quanto creato, trasformato, adulterato o acquistato mediante la commissione dell’illecito (Cass. pen. II, n. 2393/2026). In particolare, è stato ritenuto che è soggetto alla confisca di cui all’art. 2641 e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma secondo, c.p.p., ove sussista il fumus commissi delicti della fattispecie criminosa di cui all’art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), il bene, oggetto della appropriazione-distrazione, che costituisce il prodotto del reato e, quindi, il risultato della condotta criminosa, fatta salva la previsione dell’art. 240, comma terzo, c.c. (Cass. pen. V, 21458/2005). Per profitto si intende il lucro, cioè il vantaggio economico che si ricava dalla commissione del reato (Perdonò, 384). La determinazione del profìtto del reato non appare operazione di agevole soluzione», e tanto, sia in relazione al carattere di diretta ed immediata derivazione causale del vantaggio economico dell’attività del reo, sia per quanto concerne le modalità di determinazione del profitto in materia imprenditoriale (Perdonò, 384). Le Sezioni Unite in due consecutive pronunce del 2004, riguardanti, entrambe, due sequestri preventivi, ex art. 321, comma 2, c.p.p., di cose confiscabili ai sensi dell’art. 240 c.p. hanno definito il profitto come «vantaggio di natura economica» o «beneficio aggiunto di tipo patrimoniale», puntualizzando la necessità della stretta derivazione causale del profitto dal reato, senza, peraltro, chiarire il rapporto tra il concetto di profitto e quello di lucro, e affrontare la questione del se, nel generico riferimento al vantaggio di natura economica, debba essere compreso anche il mero risparmio (Cass. pen. S.U., n. 29951/2004). In altre parole, il profitto è l’utilità economica conseguita, intesa quale differenza tra quanto pervenuto a ragione dell’illecito e il costo effettivamente sostenuto dall’autore del fatto criminoso - così da configurarsi quale effettivo e concreto guadagno ovvero risparmio di spesa (Cass. pen. II, n. 2393/2026). A ciò consegue che la confisca del profitto di un illecito riveste funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale sussistente antecedentemente alla commissione dell’illecito (Corte cost., n. 7/2025). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, affrontato il tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono «profitto del reato», affermando che il sequestro deve ritenersi ammissibile sia quando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia ogni qual volta vi siano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (Cass. pen. VI, n. 23773/2003). Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all’indagato. Anche per il denaro deve però pur sempre sussistere il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale tra il «bene» sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa). Nella seconda sentenza del 2004, le Sezioni Unite sono tornate ad affrontare la questione della definizione del profitto confiscabile, facendo nuovamente riferimento al «vantaggio di natura economica» che deriva dal reato, precisando che all’espressione profitto non va, comunque, attribuito il significato di «utile netto» o di «reddito», indicando esso, invece, un «beneficio aggiunto di natura economica». Nella occasione, pur non analizzando specificamente il tema delle componenti strutturali del profitto, la Corte ha affermato testualmente: «deve essere tenuta ferma, però, in ogni caso – per evitare un’estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato – l’esigenza di una diretta derivazione causale dall’attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita» (Cass. pen. S.U., n. 29952/2004). Una successiva sentenza delle Sezioni Unite, in materia di sequestro preventivo preordinato alla confisca di cui all’art. 322-ter c.p., ha consolidato l’orientamento in questione, affermando che il profitto corrisponde all’«utile ottenuto in seguito alla commissione del reato», e il prodotto al «risultato, cioè al frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita» (Cass. pen. S.U., n. 41936/2005). Il principio della diretta derivazione causale del profitto dal reato è stato rivisitato in senso estensivo da una ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con riferimento alla confisca - misura di sicurezza - del profitto della concussione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale fra l’indirizzo nomofilattico secondo cui, ai fini della confisca prevista dall’art. 240 c.p., il profitto avrebbe richiesto una stretta e diretta correlazione del bene da aggredire con l’oggetto del reato (non potendo attribuirsi rilievo ad ogni altro legame di derivazione meramente indiretto e mediato) ed altro orientamento più estensivo, che aveva, invece, considerato profitto anche i beni acquisiti con l’impiego dell’immediato prodotto del reato, recepì quest’ultimo indirizzo, affermando che non era possibile ritenere che le utili trasformazioni dell’immediato prodotto del reato e gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa potessero impedire la sottrazione al colpevole di ciò che era stato il preciso obiettivo del disegno criminoso perseguito. Nell’occasione, le Sezioni unite, quanto al profilo strutturale del profitto, hanno specificato che esso è costituito dal «lucro» cioè dal «vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato» (Cass. pen. S.U., n. 10208/2008). Quanto invece al profilo del nesso di derivazione del profitto dal reato, la S.C. ha ritenuto che nel concetto in questione devono essere compresi non soltanto i beni che l’autore del reato «apprende» alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce a seguito del suo investimento, a condizione, tuttavia, che detta trasformazione sia collegabile in modo diretto al reato stesso e al profitto immediato – cioè il danaro conseguito – e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto. In tale quadro di riferimento, deve essere evidenziato come, invece, nell’ambito della disciplina del d.lgs. n. 231/2001 sia stata maggiormente avvertita la necessità di una differente approccio metodologico nella individuazione della nozione di profitto del reato, privilegiando non già e non solo il profilo causale, quanto, piuttosto, i profili strutturali del medesimo, in quanto collegato ad attività economica imprenditoriale, come tale lecita. Il tema è in qualche modo collegato alla natura sanzionatoria della confisca in questione e di tale diverso approccio si ha indiretta conferma anche nella elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di presupposti per l’adozione di misure cautelari reali, per i quali va registrata la particolare attenzione in merito ai presupposti che giustificano il sequestro preventivo. Sicché, si richiede che il giudice debba verificare la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Cass. pen. V, n. 18078/2010; Cass. pen. V, n. 37695/2008; Cass. pen. VI, n. 35786/2012; Cass. pen. VI, n. 45591/2013). I principi elaborati nella materia in esame dimostrano una tendenziale omologazione delle misure cautelari reali a quelle personali: i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, previsti per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con altre misure meno invasive (Cass. pen. IV, n. 18603/2013). Quanto ai «beni utilizzati» per commettere il reato - passibili di confisca obbligatoria ex art. 2641, primo comma, cod. civ. sino all’intervento della Corte Costituzionale n. 7/2025 - la dottrina non ha mancato di sottolineare che la terminologia adoperata nel codice civile, discostandosi dall’espressione del codice penale «cose che servirono o furono destinate», da un lato, pare consentire di includere tra gli oggetti confiscabili anche il denaro, dall’altro, pare limitare la confisca obbligatoria ai soli beni effettivamente utilizzati per la commissione del reato (Musco, 22). La giurisprudenza di legittimità, prima dell’intervento della Corte Costituzionale suddetto, ha ritenuto come, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscano «beni utilizzati per commettere il reato» di cui all’art. 2638 c.c., confiscabili ai sensi dell’art. 2641 c.c., anche mediante l’apprensione di beni per valore equivalente, i finanziamenti concessi da un istituto di credito a terzi per l’acquisto di azioni ed obbligazioni dello stesso istituto, finalizzati a rappresentare una realtà economica del patrimonio di vigilanza dell’ente creditizio diversa da quella effettiva, con ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Cass. pen. V, n. 42778/2017). Inoltre, la S.C. ha evidenziato come sia soggetto alla confisca obbligatoria di cui all’art. 2641 e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma secondo, c.p.p., il bene utilizzato per commettere il reato di corruzione fra privati, dovendo attribuirsi tale qualifica con riferimento al momento storico del perfezionamento dell’accordo criminoso (e verificando che tale caratteristica sia stata mantenuta nel momento successivo dell’esecuzione dell’accordo) quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire ad uno dei soggetti indicati dall’art. 2635 c.c. l’utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene stesso non sia strutturalmente funzionale alla commissione del reato e che successivamente ad essa non abbia conservato una destinazione illecita (Cass. pen. V, n. 33027/2017). La recente pronuncia della Corte costituzionale n. 7/2025 ha, invece, sottolineato che i beni utilizzati per la commissione dell’illecito (c.d. beni strumentali) sono beni non ottenuti mediante l’attività criminosa e, di regola, legittimamente posseduti dall’autore dell’illecito al momento del fatto criminoso. Ne consegue che la loro ablazione determina un deterioramento della situazione patrimoniale del reo ed esclude che a tale figura di confisca possa riconoscersi carattere meramente ripristinatorio dello status quo ante. Alla confisca obbligatoria di tali beni, in quanto applicabile senza che sia necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro illecito utilizzo futuro, deve dunque riconoscersi natura sostanzialmente punitiva - configurandosi come “vera e propria pena di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato” (Corte cost., n. 7/2025). A ciò consegue l’assoggettamento della disciplina in questione ai principi e alle garanzie che informano il sistema punitivo. In particolare, in aderenza a quanto sottolineato nell’ordinanza di rimessione alle S.U. (Cass. pen. V, n. 8612/2024), è necessario che la pena non costituisca reazione sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla sanzione penale. Strutturalmente, difatti, la pena pecuniaria assume diseguale consistenza in relazione alla differente condizione economica del soggetto che colpisce, necessitando di un meccanismo adeguamento che la renda compatibile con i principi costituzionali. Le Sezioni Unite recentemente (Cass. pen. V, n. 15265/2021) hanno ritenuto applicabile alla confisca ex art. 2641 il principio di diritto già affermato in materia di lottizzazione abusiva (Cass. pen. S.U. n. 13539 /2020) - in virtù del quale la confisca può disporsi anche a fronte dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata e nel profilo oggettivo e nel profilo soggettivo nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la partecipazione degli interessati. Allo stesso modo, si è ritenuto applicabile alla fattispecie di cui all’art. 2641 c.c. l’ulteriore principio di diritto enunciato in materia di lottizzazione abusiva dalle Sezioni unite nella medesima pronuncia, in virtù del quale all’esito del giudizio di impugnazione, laddove sia intervenuta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice è comunque tenuto a decidere sull’impugnazione ai fini della confisca. Nella fattispecie esaminata, la prescrizione veniva dichiarata in sede di legittimità e alcun ulteriore accertamento si rendeva necessario in ordine alla ricostruzione della dimensione fattuale, non sussistendo dunque alcuna preclusione alla riaffermazione della confisca obbligatoria disposta nelle sedi di merito (Cass. pen. V, n. 15265/2021). L'ipotesi della confisca per equivalente prevista al secondo comma.Una delle novità di maggior rilievo della riforma del 2002 è stata quella della previsione dell’istituto della confisca per equivalente di cui al secondo comma dell’art. 2641, quando risulti impossibile l’individuazione o l’apprensione dei beni originariamente coinvolti nella dinamica delittuosa, stabilendosi appunto che in tal caso essa abbia ad oggetto «una somma di denaro o beni di valore equivalente» (Musco, 24). Ne consegue che - essendo la confisca per equivalente sussidiaria alla confisca diretta - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore è subordinato alla impossibilità di individuare e apprendere i beni costituenti il prodotto o il profitto del reato e i beni strumentali alla realizzazione del reato (Cass. pen. V, n. 6391/2021). L’istituto mira a impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso e trova il suo fondamento e il suo unico limite nel profitto derivato dal reato – non essendo commisurata in alcun modo, né alla colpevolezza del reo, né alla gravità dell’illecito – e prescinde dalla pericolosità che in qualsiasi modo possa derivare dalla cosa o dall’uso della stessa. Per questo motivo, si è ritenuto che l’effettiva ratio di tale confisca consista nel sostanziale ampliamento dell’ambito oggettivo delle cose confiscabili per finalità prettamente sanzionatorie. Sul punto si era pronunciata di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale aveva precisato che alla confisca per equivalente del profitto del reato deve riconoscersi funzione recuperatoria - così come alla confisca diretta - e funzione sanzionatoria in quanto involgente beni privi del rapporto di derivazione dal reato, assumendo la stessa funzione punitiva soltanto qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedenti il vantaggio economico che egli ha tratto dall’illecito (Cass. pen., S.U., n. 13783/2024). Nella stessa pronuncia è stato pure affermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è da disporsi nei confronti del concorrente nei limiti di quanto dallo stesso concretamente conseguito - soltanto in caso di mancata prova della quota di arricchimento del singolo concorrente potendosi ritenere legittima la ripartizione in parti uguali (Cass. pen., S.U., n. 13783/2024). In merito alla confisca per equivalente, di cui al secondo comma dell’art. 2641 c.c., occorre tuttavia ulteriormente richiamare la pronuncia n. 7/2025 di incostituzionalità della norma, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato stante . la natura punitiva di essa , in quanto volta a determinare nel patrimonio del reo la medesima perdita che egli avrebbe subito a ragione dell’ablazione diretta dei beni specificamente utilizzati per la commissione del reato e messi in qualsivoglia modo al riparo dalla pretesa ablatoria statale. La natura dell’ablazione di cui al secondo comma quale confisca obbligatoria di beni o di somme aventi valore equivalente ai beni utilizzati per la commissione dell’illecito, pertanto rende la norma in questione costituzionalmente illegittima , in quanto necessariamente vincolante il giudice all’applicazione della misura, anche laddove, in concreto, risulti di impatto sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto che colpisce. Nella medesima pronuncia, inoltre, la Corte ha chiarito che la previsione di una corrispondente misura ablatoria in termini non di obbligatorietà, ma di mera facoltà è da rimettersi alla valutazione del legislatore, non potendo in tali termini intervenire la Corte stessa trattandosi di istituto che si configurerebbe come novità di sistema (Corte cost., n. 7/2025). All’uopo va segnalata la recente pronuncia della S.C. (Cass. pen. V, n. 27569/2025) secondo cui, qualora la confisca sia stata disposta per equivalente ai sensi dell’art. 2641, secondo comma cod. civ., non è possibile mantenerla sulla base della disposizione generale di cui all'art. 240 cod. pen. («richiamata dal terzo comma dell'art. 2641 cod. civ.», che continua a consentire «nel rispetto del principio di proporzionalità, [...] la confisca diretta delle "cose che servirono a commettere il reato" e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità». BibliografiaBarazzetta, La confisca nei reati societari, in I nuovi reati societari, a cura di Giarda, Seminara, Padova, 2002; Masullo, Sub art. 2641 c.c., in Le fonti del diritto italiano. Leggi penali d'udienza, a cura di Padovani, Milano, 2003; Mezzetti, I reati societari, in Diritto penale d'impresa, a cura di Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Bologna, 2008; Musco, I nuovi reati societari, Milano, 2007; Perdonò, Sub art. 2641 c.c. Confisca, in Diritto penale dell'economia, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Milano, 2017. |