Decreto legislativo - 27/06/2003 - n. 168 art. 3 - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) 1 .(Competenza per materia delle sezioni specializzate) 1.
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo2; b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore3; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile4; d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 5. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 [1] Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Per la decorrenza vedi il medesimo articolo 2, comma 6. [2] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, della Legge 3 novembre 2016, n. 214. [3] Lettera modificata dall'articolo 39, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35. [4] Lettera aggiunta dall'articolo 6, comma 1, della Legge 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021, come stabilito dall'articolo 7, comma 1 della legge 31/2019 medesima, modificato dall'articolo 8, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.L. 9 novembre 2020, n. 149. Successivamente il D.L. 149/2020 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la data di decorrenza della presente modifica, ribadita dall'articolo 31-ter, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176. [5] Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, con applicazione a decorrere dal 25 giugno 2023. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 4. |