Codice Civile art. 2409 quater - [Conferimento e revoca dell'incarico] (1).[Conferimento e revoca dell'incarico] (1). (1)Articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. V. ora art. 13 d.lgs. n. 39, cit. Ai sensi dell'art. 43, comma 6, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore (7 aprile 2010) del suddetto decreto risultano già conferiti ai sensi del presente articolo proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo art. 43. V. il d.m. 28 dicembre 2012, n. 261. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004 e modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, era il seguente:«Conferimento e revoca dell'incarico - Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato». InquadramentoPer il commento v. sub art. 2409-septies. |