Codice Civile art. 2409 sexies - [Responsabilità] (1).


[Responsabilità] (1).

(1)(1) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. V. ora art. 15 d.lgs. n. 39, cit.  Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 1 d.lgs.  17 gennaio 2003, n. 6, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004 e modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, era il seguente: «Responsabilità - I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 2409-septies.

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