Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 122 - Patti parasociali.Patti parasociali.
1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societa' ha la sua sede legale; d) comunicati alle societa' con azioni quotate1. 2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione2. 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli. 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7 3. 5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta4. 5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile 5. 5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 26.
[1] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146 [2] Per l'attuazione del presente comma vedi la deliberazione CONSOB 24 novembre 1998, n. 11715 e la deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971. [3] Comma modificato dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165. [4] Lettera aggiunta dall'articolo 4 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229. [5] Comma aggiunto dall'articolo 9.69 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. [6] Comma inserito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146 InquadramentoPer il commento v. sub art. 123. |