Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 123 bis - (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari) 1 .(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)1. Art. 123-bis 1. La relazione sulla gestione delle societa' emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti: a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano; b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessita' di ottenere il gradimento da parte della societa' o di altri possessori di titoli; c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120; d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti; e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non e' esercitato direttamente da questi ultimi; f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della societa', i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi dell'articolo 122; h) gli accordi significativi dei quali la societa' o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale deroga non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge; i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennita' in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto; l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonche' alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonche' di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie. 2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti: a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla societa' al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La societa' indica altresi' dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce e' accessibile al pubblico; b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile; c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati. d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario2. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato tale documento. 4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo3. 5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b). 5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa' che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta4.
[1] Articolo aggiunto dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 e, successivamente, sostituito dall' articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173. [2] Lettera aggiunta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del DLgs. 30 dicembre 2016 n. 254 e, da ultimo, sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs 6 settembre 2024, n. 125. [3] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del DLgs. 30 dicembre 2016 n. 254e successivamente sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dall'articolo 10, comma 1-bis, lettera b), del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. [4] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del DLgs. 30 dicembre 2016 n. 254. InquadramentoPer il commento v. sub art. 123-ter. BibliografiaAssonime, Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (anno 2010), marzo 2011; Balzarini, art. 2428 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P., Binachi M., Ghezzi e Notari, Milano, 2003, 600; Bianchi L.A., Le clausole generali della “chiarezza” e della rappresentanza “in modo veritiero e corretto”, in La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, a cura di Bianchi L.A., Milano, 2001, 45; Beretta, Bozzolan; Pecchiari, La valutazione del sistema di controllo interno nella relazione sulla corporate governance , in Riv. dott. Comm., 2006, 931, ss; Calvosa, La partecipazione sociale eccedente i limiti al voto, Milano, 1999, 53, ss.; Caterino, art. 123-bis TUF, in Codice commentato delle società, a cura di Abriani e Stella Richter jr., Torino, 2010, 3277, ivi a 3280; Colombo, Il bilancio di esercizio, in Tratt. Colombo-Portale, 7, Milano, 1994m 151; Ferrarini, Le difese contro le o.p.a. ostili: analisi economica e comparazione, in Riv. società, 2000, 737, ss., ivi a 743 ss.; Marciandi, La funzione di controllo interno delle società, in Soc., 2000, 827; Montalenti, Corporate governance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: spunti per una riflessione, in Riv. società 2002, 803; Notari, Le categorie speciali di azioni, in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, I, Torino, 2007, 593, ss., ivi a 603; Oppedisano, Il posizionamento organizzativo dell’internal audit, in Riv. dir. Comm., 2009,333, ss.; Parmeggiani, Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza possibile?, in giur. comm., 2009, I, 306, ss; Racugno, Il comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi aziendali, in Soc., 2007, 1453; Tantini, Il bilancio di esercizio (e i bilanci straordinari), Padova, 2000, 107. |