Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 147 - Rappresentante comune.Rappresentante comune. Art. 147 1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio. [2. Possono essere nominate rappresentante comune anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonchè le società fiduciarie. ] 1 3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c). 4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria. (1) [1] Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 147-bis. |