Tribunale di Foggia, circolare esplicativa sulle Vendite Telematiche
17 Ottobre 2018
TRIBUNALE DI FOGGIATerza Sezione Civile CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLE VENDITE TELEMATICHE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E NELLE DIVISIONI ENDOESECUTIVE Al Presidentedel Tribunale di Foggia
Al Presidentedella Terza Sezione Civile Al Consiglio dell'Ordinedegli Avvocati Al Consiglio dell'Ordinedei Commercialisti Al Consiglio Notariledei distretti riuniti di Foggia e Lucera I GIUDICI rilevato che ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.c. come novellato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016, n. 119 “il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui dispone la delega al professionista ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., stabilisce, salvo che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura, che la vendita abbia luogo con modalità telematiche ed in particolare che, con la predetta modalità, abbia luogo il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara tra gli offerenti”; considerato che trattasi di una modalità di vendita obbligatoria, come si evince dalla formulazione della norma, con l'eccezione dell'ipotesi in cui tale opzione risulti pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura; evidenziato che ai sensi dell'art. 4 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, l'art. 569 co. 4 c.p.c. riguarderà le vendite disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche, effettuata in data 10 gennaio 2018; ritenuto che - in relazione ai giudizi per i quali sia stato notificato l'avviso di vendita in epoca anteriore alla entrata in vigore della novella e/o sia ancora in corso il termine concesso con l'ordinanza di delega per l'espletamento dell'incarico conferito ex art. 591-bis c.p.c. o quello successivamente prorogato - la vendita giudiziaria dovrà essere espletata secondo le direttive e le modalità già impartite al fine di non ritardare la definizione dei procedimenti in corso con pregiudizio delle ragioni creditorie - in ragione dell'elevatissimo numero di procedure allo stato già delegate che per il caso di diversa interpretazione dovrebbero essere rimesse al Giudice (quanto meno per l'indicazione delle modalità operative e della nomina del gestore della vendita telematica);
precisato, altresì, che alla scadenza delle modalità originariamente concesso ovvero di quello successivamente prorogato dovranno essere rimessi gli atti, a cura dell'ausiliario, al Magistrato per i provvedimenti di competenza ovvero per l'eventuale indicazione delle nuove direttive cui dovrà attenersi l'ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito con riferimento alle modalità della vendita giudiziaria; DISPONGONO che - relativamente a tutti i giudizi esecutivi immobiliari o di divisione endoesecutiva per i quali siano state già delegate le operazioni di vendita e sia ancora in corso il temine concesso con l'ordinanza di delega o quello successivamente prorogato - la vendita giudiziaria si svolga secondo le direttive già impartite. Alla scadenza del termine originariamente concesso e di quello successivamente prorogato gli atti saranno rimessi al Magistrato per le determinazioni di competenza ovvero per l'eventuale indicazione delle nuove direttive cui dovrà attenersi l'ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito con riferimento alle modalità della vendita giudiziaria. Si comunichi a cura della Cancelleria. Foggia, 11 aprile 2018L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie. Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.
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