Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 150 - Informazione 1 .


Informazione 1.

 

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, all'organo di controllo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento2.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nelle società che adottano il sistema con consiglio di sorveglianza, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, nelle società che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione3.

3. L'organo di controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti4.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche all'organo di controllo di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti5.

[5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.]6

[1] Articolo sostituito dall'articolo 9.79 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[2] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera gg), numero 1), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo.

[3] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera gg), numero 2), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo.

[4] Comma modificato dall'articolo 40, comma 11, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successivamente dall'articolo 6, comma 1, lettera gg), numero 3), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo.

[5] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera gg), numero 4), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo.

[6] Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera gg), numero 5), del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per l'entrata in vigore e l'applicazione vedi l'articolo 11 del D.Lgs. 47/2026 medesimo.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 151.

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