Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 36 decies - Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione 1Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione 1
1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione. 2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili. 3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2. [1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 37 bis. |