Sul principio di immodificabilità dell’offerta economica

Redazione Scientifica
31 Agosto 2018

Il principio della immodificabilità della offerta economica sancito ora dall'art. 83 comma 9 del codice del 2016 si riferisce alle dichiarazioni negoziali di volontà e non anche a quelle di scienza che riguardano la...

Il principio della immodificabilità della offerta economica sancito ora dall'art. 83 comma 9 del codice del 2016 si riferisce alle dichiarazioni negoziali di volontà e non anche a quelle di scienza che riguardano la giustificazione economica della offerta mediante scomposizione delle voci di costo (Consiglio di Stato, sez. V, 16/03/2016, n. 1049).

Con riguardo a queste ultime occorre far riferimento alla consolidata massima giurisprudenziale secondo cui il giudizio sull'anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso anche alla luce di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione dell'offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l'equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni) (Cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10/03/2016 n. 962 Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963; Cons. St., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102).

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