Alla mancata osservanza del previsto termine per la stipulazione del contratto, non consegue alcun automatismo decadenziale

Redazione Scientifica
22 Ottobre 2018

Dalla lettura del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50 del 2016 emerge che alla mancata osservanza del previsto termine per la stipulazione del contratto, non consegue...

Dalla lettura del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50 del 2016 emerge che alla mancata osservanza del previsto termine per la stipulazione del contratto, non consegue alcun automatismo decadenziale ai fini del perfezionamento del rapporto negoziale, laddove l'aggiudicatario non enunci, nei confronti della Stazione appaltante (con atto, peraltro, debitamente notificato), il proprio intendimento di sciogliersi dal vincolo, ovvero di recedere dal rapporto. Il contegno meramente omissivo osservato dalla ricorrente con riferimento alla convocazione per la stipulazione del contratto non può, in alcun modo, essere quoad effectum equiparato alla espressa dichiarazione come imposta dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui assuma rilievo non solo la mancata sottoscrizione del contratto (non imputabile a fatto proprio della Stazione appaltante) bensì anche il mancato adempimento (anticipata esecuzione dei lavori in via d'urgenza) di un'obbligazione assunta dalla ricorrente mediante consenso prestato alla richiesta in tal senso formulata dall'Amministrazione, sussiste una tipologia pluriarticolata di inadempimento: non venendo in considerazione un vizio dell'offerta (“garantita” dalla prestazione della cauzione provvisoria, che assiste l'intera fase di partecipazione alla gara, fino al conclusivo provvedimento aggiudicatorio), la Stazione appaltante è legittimata ad incamerare la cauzione definitiva dalla parte prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.