Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 69 - Obblighi di comunicazioneObblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'IVASS1. 2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'IVASS le generalità dei fiducianti2. 3. L'IVASS, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati3. 4. L'IVASS, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni4. [1] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e successivamente dall'articolo 1, comma 91, lettera a), e comma 231, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 91, lettera a), e comma 213 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 87 bis. |