Corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e requisito di qualificazione

Redazione Scientifica
19 Ottobre 2018

In vigenza del codice dei contratti pubblici del 2016, nei raggruppamenti temporanei di imprese, pur essendo venuto meno l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori...

In vigenza del codice dei contratti pubblici del 2016, nei raggruppamenti temporanei di imprese, pur essendo venuto meno l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, costituisce orientamento consolidato che se le imprese componenti il raggruppamento dichiarano, in sede di offerta, una quota di partecipazione corrispondente alla quota di lavori da eseguire, è necessario che il requisito di qualificazione sia coerente con entrambi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4036; V, 13 giugno 2018, n. 3623; V, 5 febbraio 2018, n. 730; V, 25 febbraio 2016 n. 786).

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di mancata corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione dei lavori e qualificazione dell'impresa componente, non è consentita l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura, in presenza di tre condizioni: che lo scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori per la quale l'operatore si è impegnato non sia eccessivo; che il raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso dei requisiti sufficienti a coprire l'intero ammontare dell'appalto; che il raggruppamento abbia la forma di raggruppamento orizzontale.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, l' erronea indicazione delle quote, anche a fronte di un diverso requisito di qualificazione, non determina di per sé l'esclusione dalla procedura selettiva, potendo al più indurre l'amministrazione ad esercitare il potere di soccorso istruttorio per l'acquisizione degli eventuali chiarimenti, con l'ulteriore conseguenza per cui laddove la legge di gara preveda misure espulsive per le predette ipotesi di irregolarità, queste, essendo in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sono da considerare nulle e improduttive di effetti

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