Codice Civile art. 2622

Rosa Pezzullo

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

(1) Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.

Inquadramento

Per commento v.  anche sub art. 2621.

La Suprema Corte, in applicazione dei principi di cui si è detto sub art. 2621 c.c. ha ritenuto integrato il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) a fronte dell’appostazione in bilancio di attività finanziarie classificate, sulla base dei principi contabili internazionali, come “investimenti posseduti fino alla scadenza” e che all’acquisto, erano classificate come “attività finanziarie disponibili per la vendita”, in mancanza  di una espressa riclassificazione e conseguente e necessaria iscrizione di una riserva negativa collegata alla perdita di valore subita medio tempore dai titoli (Cass. pen. V, n. 9823/2025).

Si è inoltre precisato, in tema di reati fallimentari, che l’esposizione fraudolenta di passività inesistenti di cui all’art. 216, comma primo, n. 1, seconda parte, legge fall. e l’esposizione di costi fittizi dissimulante la diversa destinazione data alle corrispondenti attività non si risolvono nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. né nell’ipotesi di falso in bilancio di cui agli artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fall e 2621, 2622 c.c., al contrario potendo tali fattispecie criminose concorrere e con la bancarotta patrimoniale costituita dall’esposizione di passività inesistenti e con la bancarotta patrimoniale costituita da attività distrattiva mascherata dall’esposizione di costi inesistenti (Cass. pen. V, n. 32160/2024).

Applicabilità ai componenti del collegio sindacale

  Il delitto di false comunicazioni sociali è configurabile nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società quotata in borsa, allorché non provvedano a segnalare la non veritiera rappresentazione in bilancio di elementi informativi sulle operazioni di maggior rilievo economico dell'ente (nella specie false iscrizioni in bilancio di informazioni inerenti operazioni infragruppo di cessione di licenze, a società controllate o collegate, non coerenti con la natura del controllo o della partecipazione prevalente), riscontrati nell'esercizio della propria attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili (Cass. pen. V, n. 19091/2020). Invero,  se nelle società quotate, il ruolo del collegio sindacale differisce da quello espletato da tale organo negli enti non quotati, attesa la sottrazione al medesimo dei compiti, anche strumentali, di controllo contabile, attribuiti, invece, al revisore esterno (al quale spettano, a norma dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010, la predisposizione di una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, nonché la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili), tuttavia non possono escludersi dal novero delle competenze dell'organo sindacale lo svolgimento di approfondimenti in caso di rilevazione di indici di sospetto emersi in sede di verifica dell'adeguatezza e del funzionamento dell'assetto contabile; inoltre, l'art. 150, comma 3, t.u.f. dispone lo scambio tempestivo tra il collegio sindacale ed il revisore esterno di dati e informazioni utili all'espletamento dei rispettivi compiti, così come non si esclude la possibilità che il collegio sottoponga all'assemblea osservazioni e proposte sul bilancio e la sua approvazione. Un simile ruolo del collegio sindacale delle società quotate trova espressione altresì nelle “norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate”, elaborate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Infatti, nel riconoscere la natura sostanzialmente procedurale della vigilanza operata dai sindaci in tale ambito, la norma Q.3.7 colloca in ogni caso nei compiti dello stesso, tra gli altri, la «vigilanza sulla rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo». Si prevede peraltro che, «qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre fonti comunque disponibili, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra dubbi sulla rappresentazione delle poste di bilancio richiede ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo (...), al revisore legale o alla società di revisione legale (...) e al preposto alla redazione dei documenti contabili (...)». Secondo la norma Q.3.8, analogo controllo è espletato con riguardo al bilancio consolidato, disponendosi inoltre il conseguimento dall'organo amministrativo, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo. La norma Q.7 attribuisce, poi, al collegio il potere di formulare osservazioni e proposte all'assemblea sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Dal complesso delle fonti sopra indicate si desume come, pur non competendo  ai sindaci delle società quotate un puntuale controllo di corretta rilevazione dei fatti di gestione all'interno delle scritture contabili, non può tuttavia escludersi la verifica in ordine alla rappresentazione nei bilanci dei fatti di cui l'organo sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili (Cass. pen. V, n. 19091/2020).

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