Revoca del concordato e condotta della società debitrice
24 Ottobre 2018
La mancata indicazione, nella proposta concordataria, circa la pendenza di alcuni procedimenti giudiziari intentati dalla società debitrice non configura un'ipotesi di frode in danno ai creditori e non è dunque idonea a giustificare la revoca dell'ammissione della società alla procedura.
Il caso. In sede di omologazione del concordato preventivo proposto da una S.r.l., il Tribunale rilevava che la società aveva promosso alcuni procedimenti giudiziali nei confronti di istituti di credito per il recupero di somme di rilevante importo, ma la sussistenza di tali procedimenti non era indicata nel piano concordatario, né nella relazione di attestazione e del commissario giudiziale, essendo emersa solo nell'adunanza dei creditori. Inoltre alcune di tali azioni erano state intentate dopo l'ammissione al concordato ma senza la preventiva richiesta di autorizzazione ex art. 167 l. fall. (Amministrazione dei beni durante la procedura). Il Tribunale revocava dunque l'ammissione della società al concordato con dichiarazione di inammissibilità della domanda di omologa. Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso in Cassazione.
Atti di frode. Gli atti di frode, di cui all'art. 173 l.fall., vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. |