Obbligo di subappalto per l’impresa che sia carente di qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

Per la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è...

Per la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili (neanche in quelle indicate all'art.107, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207). Le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate all'art.107, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 cit. non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario - se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria) - il quale pertanto deve subappaltarne l'esecuzione ad imprese provviste della pertinente qualificazione. La validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori subappaltati.

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