La scelta del prezzo più basso

Leonardo Droghini
25 Ottobre 2018

È legittima la procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici (nella specie protesi cocleari) nella parte in cui prevede quale metodo di aggiudicazione quello del “prezzo più basso” ex art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove risulti che la P.A. nella lex specialis abbia individuato 4 specifiche e precise caratteristiche tecniche che i dispositivi medici offerti avrebbero dovuto possedere, con la conseguenza che l'Amministrazione appaltante ha precisamente individuato, descritto e valutato le caratteristiche e gli standard tecnici che i prodotti da fornire avrebbero dovuto soddisfare.

Il caso. La società impugnava l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la fornitura di specifici dispositivi medici (protesi cocleari) e la lex specialis di gara, nelle parti in cui prevede il criterio di aggiudicazione del “prezzo più bassoex art. 95, c. 4 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. I dispositivi, sostiene la ricorrente, non sarebbero “standardizzati”, presentando caratteristiche tecniche e soluzioni tecnologiche che li differenziano da produttore a produttore, con conseguente illegittimità della scelta operata dalla AUSL di aggiudicare la procedura mediante il criterio del prezzo più basso che non prevede una comparazione tecnico qualitativa dei prodotti oggetto di offerta.

La soluzione. Il Collegio ha premesso che nel regime introdotto dal nuovo codice dei contratti, la discrezionalità delle amministrazioni appaltanti sulla scelta del criterio di aggiudicazione è temperata, alla luce del favor innovativamente attribuito al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, nella specie, la lex specialis individua 4 specifiche e precise caratteristiche tecniche che i dispositivi medici offerti devono possedere, con la conseguenza che l'amministrazione appaltante ha precisamente individuato, descritto e valutato le caratteristiche e gli standard tecnici che le “protesi cocleari” devono soddisfare. È pertanto evidente che, una volta individuati e specificati tali caratteristiche e standard tecnici, la scelta del criterio di aggiudicazione operata dalla stazione appaltante non appare immotivata o, tanto meno, viziata da manifesta illogicità, con la conseguenza che la fornitura di protesi cocleari proposta da ciascuna concorrente ben poteva essere valutata dall'amministrazione appaltante esclusivamente in termini di ribasso dal prezzo base stabilito dalla lex specialis.

Tanto basta, ad avviso del Collegio, per respingere il ricorso.

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