Divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e criteri di valutazione dell’offerta e relative “attenuazioni”
23 Ottobre 2018
In base a un consolidato orientamento, costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato III, sent. 18 giugno 2012, n. 3550).
Si tratta di un criterio valutativo del tutto conforme alla previsione del comma 8 dell'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui le stazioni appaltanti possono indicare “livelli minimi di capacità” (evidentemente intesi quali forme di barrage condizionanti la stessa partecipazione alle gare) e, allo stesso tempo, procedere “[alla] verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative [e] delle competenze tecniche e professionali” (intesa evidentemente in senso gradualistico e parametrico, con possibilità di modulare la valutazione in ragione del diverso grado di capacità riscontrato).
Del resto, la possibilità per le stazioni appaltanti di individuare “livelli minimi di capacità” idonei a condizionare la stessa partecipazione (ma non ad escludere la possibilità di utilizzare i medesimi parametri anche ai fini valutativi) è stata ammessa dal paragrafo 5 dell'articolo 58 della c.d. ‘Direttiva appalti' n. 2014/24/UE. |