Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 165 sexies - Obblighi delle società italiane controllate 1Obblighi delle società italiane controllate 1
1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, [e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,] ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo 2. [1] Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. [2] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera l), della Legge 5 marzo 2024, n. 21. InquadramentoPer il commento v. sub art. 165-septies. |