Codice Civile art. 2494 - Deposito delle somme non riscosse (1).Deposito delle somme non riscosse (1). [I]. Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni (2) dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. (1) V. nota al Capo VIII. (2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153. InquadramentoPer il commento v. sub art. 2496 |