Regolamento - 22/07/2003 - n. 1435 art. 5 - Statuto

Eleonora Reggiani

Statuto

1. Ai sensi del presente regolamento il termine "lo statuto di una SCE" indica sia l'atto costitutivo che lo statuto propriamente detto, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto separato.

2. I fondatori redigono lo statuto della SCE nell'osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative, previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE. Il requisito di forma per lo statuto è la scrittura privata.

3. La legge sul controllo preventivo applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alla costituzione delle società per azioni si applica, per analogia, al controllo della costituzione della SCE.

4. Lo statuto della SCE deve indicare almeno:

- la denominazione sociale della SCE preceduta o seguita dall'abbreviazione "SCE" e, ove occorra, dall'indicazione "a responsabilità illimitata",

- l'indicazione esatta dell'oggetto sociale,

- il nome delle persone fisiche e la denominazione delle entità che sono soci fondatori dalla SCE; in quest'ultimo caso occorre indicare l'oggetto e la sede sociale,

- l'indirizzo della sede sociale della SCE,

- le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci,

- i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria,

- il valore nominale delle quote sottoscritte nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità del capitale,

- le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove occorra, alla riserva legale,

- i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali,

- le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali,

- le regole che disciplinano le maggioranze e i quorum,

- la durata della vita della società, quando questa ha durata limitata.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 8.

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