La riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione in caso di malfunzionamento del sistema informatico

Francesco Renda
05 Novembre 2018

Deve essere consentita la riapertura dei termini per ultimare la domanda telematica di partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica in caso di malfunzionamento del sistema informatico in prossimità della scadenza del termine di presentazione della stessa.

Il caso. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca pubblicava un avviso per la selezione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, stabilendo che le relative domande di partecipazione venissero presentate esclusivamente mediante modalità telematiche.

A causa di un blocco del sistema informatico verificatosi in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle domande, un operatore economico non riusciva a caricare tempestivamente la propria domanda sul sistema.

Ritenendosi illegittimamente pretermesso dalla procedura di gara a causa di tale malfunzionamento, l'operatore ricorreva pertanto innanzi al Tar Lazio, Roma, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di riaprire il termine per l'ultimazione della domanda.

La natura del termine di scadenza della domanda in una procedura telematica. A dire del Giudice Amministrativo, nell'ambito di una gara pubblica tenuta con modalità telematiche, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non può e non deve essere concepito in maniera identica alla scadenza del termine di un tradizionale procedimento cartaceo, nel quale eventuali problematiche o ritardi devono essere necessariamente ricondotti nella comune sfera di diligenza dell'interessato.

Il rispetto delle scadenze relative alle domande partecipative telematiche è infatti intrinsecamente connesso a variabili (modalità di configurazione e funzionamento del Sistema Informatico) non prevedibili e non quantificabili in termini di tempo: l'operatore può dunque trovarsi nell'impossibilità oggettiva di ovviare ai malfunzionamenti informatici, non potendo conseguentemente presentare in termini la propria domanda di partecipazione.

In tali casi, l'automatica impossibilità di prendere parte alla procedura selettiva si sostanzia in un illogico, irragionevole e ingiusto provvedimento di esclusione, frutto di un'attività amministrativa impersonale, non preceduto da un alcun procedimento e non sorretto da una valida motivazione.

La previsione di procedure tradizionali parallele attivabili in caso di emergenza e malfunzionamenti del sistema informatico. In un'ottica conformativa del potere – prosegue il Tar - l'amministrazione che ricorre a procedure concorsuali da svolgersi mediante modalità interamente telematiche, deve quindi prevedere procedure amministrative parallele di tipo tradizionale (cartacee), attivabili in caso di emergenza e di non funzionamento del sistema informatico di ricezione delle domande.

In tali casi, quindi, l'amministrazione non può pertanto prescindere dal c.d. soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 l. n. 241 del 1990, consentendo così all'operatore di presentare la propria domanda con modalità tradizionali.

Le conclusioni del Tar. Sulla scorta delle sopra esposte considerazioni, il Tar ha accolto il ricorso proposto e, per l'effetto, ordinato all'amministrazione di consentire alla ricorrente l'ultimazione e la presentazione della propria domanda.

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