Revisione dei prezzi, dies a quo ed indice Istat
06 Novembre 2018
La disciplina dell'art. 115 del D.Lgs n. 163 del 2006, il quale prevede che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”, nulla dispone sul contenuto di tale clausola ed in particolare se il dies a quo deve essere computato in base all'aggiudicazione della gara o all'esecuzione del contratto. Non è illegittimo l'operato dell'Amministrazione che ha concesso la revisione dei prezzi con decorrenza dalla data in cui effettivamente è iniziato il servizio non essendo parimenti illegittima la scelta di non retrodatare la procedura di revisione dei prezzi ad una data in cui ancora non aveva avuto inizio il contratto di appalto. L'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 nulla dispone anche in merito al periodo a decorrere dal quale occorre computare la revisione dei prezzi, così che ben può l'Amministrazione prevedere nella lex specialis la revisione dopo 18 mesi dall'esecuzione del contratto anziché 12 mesi, non sussistendo un obbligo legale di revisione annuale del prezzo ex art 115 D.Lgs. n. 163 del 2006. La Pubblica Amministrazione deve attenersi all'indice ISTAT, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi anche quanto alla soglia massima, al fine di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio, alla stregua della riconosciuta ratio dell'istituto della revisione prezzi, volta a tutelare la prosecuzione e la qualità della prestazione ma, prima ancora, diretta a tutelare l'esigenza della Pubblica Amministrazione di non sconvolgere il proprio quadro finanziario. L'indice ISTAT segna quindi la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche – che dovranno essere provate dall'impresa - che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa. Tra esse non rientra l'applicazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) idoneo a determinare aumenti di costo dei dipendenti e degli oneri previdenziali, in quanto l'introduzione di un nuovo CCNL non costituisce una circostanza eccezionale. |