Una sanzione Antitrust, ancora non definitiva, non è una causa di esclusione dalla gara

07 Novembre 2018

Non può essere escluso da una gara d'appalto un operatore economico che abbia omesso di dichiarare l'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione dell'Autorità Antitrust nel caso in cui la suddetta sanzione sia stata impugnata e penda ancora il termine per la proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte della seconda classificata dell'aggiudicazione di una gara, indetta da un Istituto statale di istruzione superiore, per l'affidamento del servizio di fornitura di bevande e snack mediante distributori automatici. La ricorrente censurava, per quanto qui interessa, la mancata esclusione dell'aggiudicataria nonostante non avesse dichiarato una sanzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rilevante ex art. 80, co.5, lett c) del d.lgs.n.50 del 2016.

La soluzione. Il Collegio respinge il ricorso rigettando la suddetta censura. Rileva il TAR che nel caso di specie la sanzione irrogata dall'AGCM all'aggiudicataria non risultava ancora definitiva, pendendo ancora il termine per l'appello avverso la sentenza di primo grado. Tale sanzione, precisa il Collegio, rileva ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale ex art. 80, comma 5 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 solo nel caso in cui vi sia un accertamento giudiziale definitivo.

Le Linee guida n. 6 dell'ANAC, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recentemente aggiornate (nella versione non definitiva inviata al CdS per un nuovo parere), a seguito dei rilievi mossi sia dall'AGCM nel parere del 13 febbraio scorso (su cui si v. l'Autorità e Prassi di L. Samuelli Ferretti, Il parere dell'AGCM sulle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, in questo Portale) sia dal Consiglio di Stato nel parere n. 2286/2016, al punto 2.2.3.1 indicano ora espressamente quale causa di esclusione “i provvedimenti definitivi” dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Questi ultimi infatti, solo se accertati con il giudicato, sono idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico e come tali integrano una causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

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