È necessario un contratto di avvalimento se i progettisti incaricati sono dipendenti di una società estranea al RTI
07 Novembre 2018
Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di un RTI della sua esclusione da una gara d'appalto indetta per l'affidamento del servizio Energia Plus per edifici comunali. Il suddetto affidamento aveva ad oggetto contestualmente lavori, servizi e attività professionale intellettuale (progettazione e coordinamento della sicurezza) afferenti ai servizi c.d. attinenti all'architettura ed ingegneria (solo questi ultimi oggetto di controversia). Con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria il Capitolato, in ordine all'attività di progettazione e coordinamento della sicurezza, demandava all'aggiudicatario la progettazione dei lavori (definitiva ed esecutiva), nonché il coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, escludendo espressamente la possibilità di subappalto. La stazione appaltante, dopo aver attivato il soccorso istruttorio per ottenere chiarimenti dal RTI concorrente, ne aveva disposto l'esclusione in quanto, nonostante i professionisti che sarebbero stati incaricati di svolgere il servizio erano dipendenti di una diversa società, il RTI non aveva dichiarato e documentato l'esistenza di un contratto ex art. 89 d. lgs. n. 50 del 2016 per avvalersi delle risorse di tale diverso operatore economico.
La soluzione. Il TAR rigetta il ricorso ritenendo evidente che la mandante del RTI e la ditta di cui sono formalmente dipendenti i professionisti indicati per la progettazione fossero due operatori economici differenti, con autonome partite IVA, distinte organizzazioni e senza legami societari. Il RTI, per poter partecipare alla gara, avrebbe dunque dovuto dichiarare, producendone la relativa prova, di aver sottoscritto con la ditta di cui facevano parte i suddetti professionisti, un contratto di avvalimento. La stazione appaltante, pertanto, in assenza del contratto ex art. 89 d. lgs. n. 50 del 2016, ha legittimamente escluso l'RTI ricorrente. Quest'ultimo - rileva il TAR - avrebbe potuto in alternativa utilizzare i dipendenti della propria “struttura aziendale interna” o reperire i professionisti all'esterno, scegliendoli tra i dipendenti di altri soggetti giuridici, previa conclusione e produzione di un contratto di avvalimento. |