Irregolarità contributiva ed esistenza di crediti da compensare.
06 Febbraio 2018
La mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti (da ultimo, cfr. Cons. St., sez. V, 18 luglio 2017, n. 3551, sulla scorta di Ad. plen., 8 maggio 2012, n. 8).
Per l'effetto, la mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l'amministrazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale (cfr. Cons. St., sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682; 26 giugno 2012, n. 3738).
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva (il cui difetto non può, pertanto, che comportare l'automatica esclusione del concorrente: cfr. Cons. St., Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 6) deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 1° settembre 2017, n. 4158), non avendo alcuna rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione (cfr. Cons. St., sez. V, 12 giugno 2017, n. 2803), atteso che la regolarizzazione, al più, varrebbe ad evitare il contenzioso tra l'impresa e l'ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura già esperita. |