Il dies a quo per l’impugnazione ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. decorre sempre dalla data pubblicazione sul profilo del committente.
18 Maggio 2018
Il CGA ha ribadito che poiché il testo del comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a. nella parte in cui impone un onere di immediato ricorso, contraddice un principio generale tradizionale e ampiamente consolidato, ossia quello della non lesività ex se delle ammissioni altrui a procedure selettive, e addossa inoltre alle imprese gravosi oneri ai fini del loro accesso alla tutela giurisdizionale, sembra coerente con la sua natura di norma eccezionale – proprio in quanto derogatoria a principi generali – una sua interpretazione restrittiva e perciò rigorosamente letterale, tale, cioè, da subordinare l'esigibilità dell'onere d'impugnativa da essa introdotto all'adempimento di quell'univoca condizione di formale pubblicità che la norma stessa delinea, nell'intento di addivenire a un termine per ricorrere che sia certo e uguale per tutti, non potendo operare il precetto dell'art. 41 c.p.a. sulla decorrenza del termine d'impugnazione dalla conoscenza effettiva del provvedimento da contestare, valido soltanto quando si abbia a che fare con atti che siano realmente avvertibili dagli interessati come lesivi della loro sfera giuridica.
In ogni caso, nella specie si configurerebbe come necessaria la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. |