Problemi tecnici della piattaforma telematica
12 Novembre 2018
È legittima, sussistendo altresì un interesse concreto ed attuale all'annullamento degli atti di gara, la revoca della procedura selettiva che a causa di problemi tecnici della piattaforma telematica non ha consentito ad alcuni operatori di partecipare.
Al riguardo, non rileva il fatto che abbiano comunque partecipato alla gara altre ditte, né che l'operatore che non ha potuto partecipare si sia limitato a chiedere un parere di precontenzioso all'Anac, senza poi partecipare alla gara o impugnarne il bando. Quanto alla prima circostanza, è sufficiente che, a causa dei problemi di natura tecnico-informatica, un'intera categoria di potenziali concorrenti non abbia potuto presentare le proprie offerte. .Quanto alla seconda, proprio l'impossibilità materiale di presentare l'offerta spiega la mancata partecipazione dell'operatore alla gara, il quale peraltro non ha alcun interesse ad impugnare il relativo bando che non contiene alcuna disposizione di carattere escludente, in quanto la mancata partecipazione è imputabile ad una criticità informatica della piattaforma.
Va al riguardo confermato il principio (ex multis, Cons. Stato, III, 18 ottobre 2016, n. 4344; V, 29 dicembre 2009, n. 8966) per cui i vizi incidenti nella fase partecipativa di gara determinano la violazione dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario “che postulano la massima partecipazione alle pubbliche gare, in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee, ai fini dell'emersione della migliore offerta e dell'ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche impiegate, rendendo in tal modo concreto ed attuale l'interesse pubblico generale ad un tempestivo intervento della stazione appaltante di ripristino della legalità mediante l'annullamento della procedura, a fronte di aspettative ancora molto limitate dei partecipanti alla procedura, […] con la conseguente attenuazione dell'obbligo motivazionale per l'adozione del provvedimento di secondo grado”.
Il provvedimento di revoca ha dunque natura doverosa e vincolata, nell'ottica di garantire il generale interesse all'apertura concorrenziale dei mercati, nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. |