Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 82 - Gruppo assicurativoGruppo assicurativo
[ 1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto: a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate; b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate. b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata1. [2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria.] 23 [1] Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53. [2] Comma abrogato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53 [3] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 87 bis. |