Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 83 - Impresa capogruppo


Impresa capogruppo

 

[1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo 1.

2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.] 2

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 87 bis.

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