Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 84 - Impresa di partecipazione capogruppoImpresa di partecipazione capogruppo
[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis1. 2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 52. 3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis3.] 4
[1] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53 [2] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53 [3] Comma modificato dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53 [4] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 87 bis. |