Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 84 - Impresa di partecipazione capogruppo


Impresa di partecipazione capogruppo

 

[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis1.

2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 52.

3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis3.] 4

 

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 87 bis.

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