Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 85 - Albo delle imprese capogruppoAlbo delle imprese capogruppo
[ 1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP. 2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo1.] 2 [1] Vedi il Regolamento 20 febbraio 2008, n. 15. [2] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 87 bis. |