Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 86 - Poteri di indaginePoteri di indagine
[ 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo. 3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.] 1 (1) [1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. InquadramentoPer il commento v. sub art. 87 bis. |