Decreto legislativo - 7/09/2005 - n. 209 art. 91 - Principi di redazionePrincipi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, [e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2,] che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89123. [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 101, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. [2] Vedi inoltre, l'articolo 15, commi 15-quater e 15-quinques, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. [3] Per l'applicazione del presente comma vedi l'articolo 46, comma 3-novies del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122. InquadramentoPer il commento v. sub art. 101. |