Tar Liguria, Genova: l'art. 192, comma 2, c.c.p.: è sospetto d'illegittimità costituzionale

Redazione Scientifica
16 Novembre 2018

L'art. 192, comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui impone l'onere motivazionale in capo all'Amministrazione di esporre le ragioni del mancato ricorso al mercato nel caso di decisione dell'affidamento di una commessa pubblica tramite in house providing è sospetto d'incostituzionalità per violazione dell'art. 76 Cost.

L'art. 192, comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui impone l'onere motivazionale in capo all'Amministrazione di esporre le ragioni del mancato ricorso al mercato nel caso di decisione dell'affidamento di una commessa pubblica tramite in house providing è sospetto d'incostituzionalità per violazione dell'art. 76 Cost. in quanto avrebbe violato alcuni criteri direttivi della legge delega 28 gennaio 2018, n. 11 ed in particolare:

  • il divieto d'introdurre o di mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla Direttiva 2014/24/UE (nella quale un tale obbligo motivazionale non si riscontra), cosiddetta gold plating rule;
  • l'obbligo di valutare la congruità dell'offerta che sarebbe una valutazione diversa dall'esplicazione delle ragioni in forza delle quali si è deciso di non ricorrere al mercato.

Si ricorda che il quinto considerando della Direttiva chiarisce che nessuna disposizione della Direttiva medesima obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici.

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