Deliberazione dell'assemblea di società a responsabilità limitata in merito alla transazione dell'azione di responsabilità

Linda Rizzi

Inquadramento

In seguito alla riforma del diritto societario, nella disciplina delle società a responsabilità limitata non vi è più il rinvio, così com'era formulato originariamente nell'art. 2487 c.c., agli artt. 2392,2393,2394 e 2395 c.c.

Oggi la responsabilità degli amministratori ed il relativo controllo dei soci trovano cittadinanza nell'art. 2476 c.c., dal quale si ricava che, nelle società a responsabilità limitata, l'azione sociale di responsabilità, la quale si esercita mediante atto di citazione, appartiene alla società e può essere esercitata sia da quest'ultima, previa deliberazione assembleare, sia dal singolo socio, il quale starà in giudizio come sostituto processuale: in questo caso la società sarà litisconsorte necessario (anche se, su quest'ultimo punto, vi sono anche pronunce contrarie, per esempio, ex multis, Trib. Marsala, 15 marzo 2005, n. 1468). Nel caso in cui l'azione dovesse essere esercitata nei confronti degli amministratori in carica la società dovrà stare in giudizio nella persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

I soci di s.r.l. hanno il dovere di essere informati dell'operato degli amministratori. Ciò vale per coloro che partecipano all'amministrazione, mentre, per coloro che non vi prendono parte, non si parla di dovere, bensì di diritto. Questi ultimi, in particolare, hanno sia il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione. Tali diritti sono tutelabili anche mediante ricorso ex art. 700 c.p.c. e possono essere esercitati anche qualora la società sia in liquidazione.

È da sottolineare la possibilità che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sia oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, previo consenso di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e mancata opposizione di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale. L'atto costitutivo può sia escludere tale possibilità, sia aumentare o ridurre le maggioranze richieste dalla legge.

Ad ogni modo, rinuncia e transazione da parte della società, non pregiudicano in alcun modo il diritto del socio e del terzo che abbiano agito individualmente.

Formula

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA .... S.R.L.

Il giorno ...., alle ore ...., in ...., alla via ...., n. ...., si è riunita alle ore ...., l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Transazione in ordine all'azione di responsabilità promossa dal socio ...., nei confronti degli amministratori, Dott.ri ...., ...., ....

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Sig. ...., mentre il Sig. ...., viene invece chiamato alla funzione di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza di soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e dichiara che l'assemblea risulta regolarmente costituita ed è quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto che il socio ...., con atto di citazione notificato in data ...., ha promosso azione di responsabilità nei confronti dei succitati amministratori adducendo che:

....;

....;

....;

Nel corso del giudizio, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede .....

Ai sensi dell'art. 2476 c.c., è necessario che l'assemblea si esprima in merito a detto accordo.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare in ordine al punto all'ordine del giorno.

Ottenuti i chiarimenti, l'assemblea, come sopra rappresentata,

DELIBERA (indicare, se del caso, che la delibera viene assunta all’unanimità)

affinché si proceda con la transazione dell'azione di responsabilità intentata dal Sig. .... nei confronti dei Dott.ri ...., ...., ....

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore ...., dopo aver dato lettura del presente verbale.

Commento

Nelle s.r.l. gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società e, di conseguenza, dei soci, dei danni causati al patrimonio della società, per inosservanza degli obblighi loro imposti sia dalla legge che dall'atto costitutivo.

Come ha riconosciuto la giurisprudenza, invece, non sono responsabili gli amministratori che siano esenti da colpa o che abbiano fatto annotare il loro dissenso ad una decisione lesiva dell’integrità patrimoniale della società (Trib. Milano 8 gennaio 2021, n. 94; Trib. Milano 9 ottobre 2008). A tal proposito, non essendo specificato alcunché, il dissenso può essere dimostrato in qualunque modo.

Differentemente da quanto espressamente previsto per le società per azioni, nelle società a responsabilità limitata non vi è un articolo che definisca quale sia la diligenza richiesta agli amministratori. Se ne deve trarre, quindi, che quest'ultima debba essere valutata avendo riguardo all'attività concretamente svolta.

È ormai acquisito il principio secondo cui gli atti gestori degli amministratori debbano essere ritenuti insindacabili (c.d. business judgement rule): questi ultimi, infatti, non possono essere chiamati a rispondere di scelte imprenditoriali che poi si siano rivelate inopportune dal punto di vista economico (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4849).

In ogni caso, gli amministratori sono tenuti:

  1. ad agire in modo informato e ad utilizzare la prudenza e la diligenza necessaria;
  2. ad assumere decisioni nei limiti della legge e non in conflitto di interessi;
  3. ad agire in modo razionale.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2086, comma 2 e 2475 c.c., gli amministratori rispondono altresì per la mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, idonei a consentire il tempestivo rilevamento di una situazione di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale.

Verso la società e i terzi rispondono solidalmente con gli amministratori anche i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti che si sono rivelati dannosi per la società, i soci o i terzi. Si dovrà trattare di un comportamento attivo incidente sulla gestione sociale, dovendosi escludere che al socio possa essere addebitata la responsabilità di non aver vigilato adeguatamente sull'agire degli amministratori.

Il diritto di informazione dei soci e l'azione di responsabilità

I soci di s.r.l., qualora collaborino attivamente con gli amministratori, hanno il dovere di essere informati sull'operato di questi ultimi.

Nel caso in cui non abbiano alcun ruolo nella gestione sociale, i soci hanno sia il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione e di ottenerne copia (Trib. Bologna 18 giugno 2020; Trib. Venezia 20 giugno 2018, n. 2006; Trib. Milano 22 luglio 2012), senza dover rendere alcuna motivazione e senza che possano essere sottoposti ad alcun limite, salvo l’esercizio secondo i principi di buona fede e correttezza.

Tali diritti sono tutelabili anche mediante ricorso ex art. 700 c.p.c. e possono essere esercitati anche qualora la società sia in liquidazione.

Il socio ha la possibilità di prendere visione non solamente dei documenti specificamente riferibili alla contabilità (quali fatture, estratti conto, etc.), bensì anche di quelli più propriamente riferibili all'amministrazione (quali atti giudiziari o contratti) e per farlo si può avvalere del supporto di un proprio tecnico di fiducia.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, il potere di controllo sull’andamento della gestione societaria, riconosciuto ai soci non amministratori, è uno strumento prodromico alla partecipazione alle deliberazioni assembleari in quanto consente al socio di determinarsi assumendo decisioni consapevoli e di votare in modo informato (Trib. Roma 22 dicembre 2022, n. 18913).

Il mancato riscontro della società alla motivata richiesta di rinvio dell'assemblea e di accesso presso la sede al fine di estrarre copia della documentazione rende la delibera viziata da eccesso di potere e adottata in violazione del generale principio di buona fede e correttezza che regola i rapporti societari e, pertanto, annullabile (Trib. Napoli, 29 febbraio 2024, n. 2425).

Gli amministratori possono rifiutarsi di fornire informazioni quando questo possa mettere a rischio gli interessi della società: spetta infatti agli amministratori tutelare l'interesse sociale in presenza di un pericolo concreto e non semplicemente astratto, che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui il socio decida di servirsi delle informazioni acquisite per scopi extrasociali in danno della società.

Il potere di ispezionare i documenti sociali permette ai soci di godere anche del potere di promuovere l'azione di responsabilità, il cui presupposto è l'esistenza di un danno. Chiaramente, la perdita della qualità di socio nel corso del giudizio di responsabilità contro l’amministratore determina l’improcedibilità dell’azione (Trib. Roma, 29 settembre 2017).

Anche la società è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità, ma è dibattuto, in dottrina e giurisprudenza, se occorra una previa deliberazione assembleare o, comunque, un’autorizzazione dei soci (si vedano, in tal senso, Trib. Roma, 19 ottobre 2015, ad avviso del quale non è necessaria la preventiva deliberazione assembleare e Trib. Milano, 30 giugno 2008, che ha finanche dichiarato improcedibile l’azione promossa in assenza di autorizzazione. Segue il secondo orientamento anche Trib. Milano, 18 luglio 2013).

Il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 378, comma 1) (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), superando i precedenti dubbi interpretativi, ha introdotto la possibilità, anche per i creditori sociali della s.r.l., di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, per il pregiudizio da questi recato al patrimonio della società. L’azione prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. (che ricalca quella di cui all’art. 2394 c.c. in tema di s.p.a.), che può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, ha la caratteristica di conservare una sua autonomia rispetto all’azione sociale di responsabilità; pertanto, anche se la società decidesse di rinunciare a tale azione, i creditori manterrebbero il loro diritto a proporla autonomamente. Diversamente, qualora la società decidesse di transigere, tale atto potrebbe essere impugnato dai creditori sociali solo mediante lo strumento dell’azione revocatoria, quando ne ricorrano i presupposti.

La rinuncia e la transazione all’azione

Come anticipato, alla società spetta il diritto di porre in essere atti di rinunzia e transazione.

È prevista, tuttavia, una forma di tutela della minoranza: da un lato, la decisione di rinunziare o transigere deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale; dall’altro lato, è previsto un vero e proprio diritto di veto in favore dei soggetti che detengono il dieci per cento del capitale sociale.

In ogni caso, la legge consente che le clausole statutarie possano modificare i quorum necessari per rinunce e transazioni o per l’esercizio del veto, salvo il conflitto tra l’autonomia statutaria e la tutela della minoranza nei casi in cui siano stabiliti quorum eccessivamente esigui.

Con riguardo alla transazione conclusa pro quota tra la società e solo alcuni dei convenuti, devono ritenersi applicabili i principi sanciti da Cass., Sez. Un., n. 30174/2011, secondo cui il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota che ha transatto (nella giurisprudenza di merito, App. Torino 4 marzo 2022, n. 244).

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