Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

Enrico Rosapepe

Inquadramento

Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240 e segg. del Codice della Crisi, è uno strumento che consente al debitore di regolare i rapporti con creditori e altri interessati in situazione d’insolvenza. Pur configurandosi come una modalità di chiusura della procedura liquidatoria, mira a garantire ai creditori un risultato migliore rispetto alla liquidazione giudiziale ordinaria e a preservare i valori residui dell’impresa.

Formula

TRIBUNALE DI ....

SEZIONE CRISI DI IMPRESA

* * * LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. .... * * *

RICORSO PER L’AMMISSIONE AL

CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente a ...., via ...., nella sua qualità di legale rappresentante della “ .... ”, con sede in ...., via ...., dichiarata fallita dal Tribunale di .... in data .... / .... / ....

oppure

Il sottoscritto [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv…, presso il cui studio in …, via… elegge domicilio per procura a margine del presente atto.

PREMESSO

1. che sussistono i termini per i quali è consentito al debitore/creditore o terzo di presentare la proposta di concordato;

2. che nell'ambito della liquidazione giudiziale si è proceduto alla formazione e verifica dello stato passivo reso esecutivo con decreto del Giudice delegato emesso in data ....;

4. che i crediti ammessi allo stato passivo ammontano a Euro .... e risultano così suddivisi in classi:

- in prededuzione: ....

- privilegiati: ....

- chirografari: ....

5. che il residuo attivo della procedura ammonta a Euro ....;

PROPONE

ai creditori della ...., la seguente proposta di concordato nella liquidazione giudiziale:

i) pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del curatore nei termini che saranno indicati dal Giudice Delegato;

ii) pagamento integrale dei crediti privilegiati pari a Euro ...., entro .... dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato o comunque in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste il privilegio indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal Tribunale.;

iii) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del .... % dell'importo del credito vantato da ognuno di loro, risultante dallo stato passivo, in un'unica soluzione o rateale, entro .... giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, con rinuncia da parte dei creditori chirografari medesimi, a qualsiasi ulteriore relativa pretesa, diritto, ragione o azione a qualsiasi titolo in dipendenza, a causa o in connessione con i rispettivi crediti;

iv) assunzione degli obblighi derivanti dal concordato da parte di .... con sede in .... la quale conseguentemente si accolla il pagamento integrale delle spese ed oneri di cui al punto sub ...., nonché il pagamento in percentuale dei creditori chirografari.

I pagamenti di cui ai punti sub i) e ii) verranno effettuati mediante l'utilizzo della somma di Euro .... pari all'attivo della liquidazione giudiziale attualmente disponibile e ceduto all'assuntore, nonché delle ulteriori somme necessarie (nel limite massimo di Euro ....) che l'assuntore si obbliga a versare entro cinque giorni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il Tribunale di .... avrà omologato il concordato; somme garantite dalla fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata dalla banca .... a favore del fallimento in epigrafe per il medesimo importo di Euro ....;

v) l'assunzione come sopra pattuita, e nei limiti di essa, comporterà liberazione immediata della ....;

vi) a fronte del tempestivo adempimento degli obblighi assunti, con la sentenza di omologazione dovranno essere trasferiti all'assuntore o al soggetto o soggetti dal medesimo designati, tutti i beni appartenenti all'attivo della procedura: sia quelli elencati nel verbale d'inventario (ove non ancora venduti a terzi), sia i crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla società fallita verso terzi, sia i diritti derivanti da eventuali azioni revocatorie, sia ogni e qualsiasi altro diritto o ragione creditoria della fallita verso terzi, sempre limitatamente a quanto di ragione della massa societaria;

vii) il pagamento dei crediti privilegiati, delle spese e degli onorari di cui al punto sub i), nonché dei creditori di cui al punto sub ii), nella misura prevista, avverrà ad opera del curatore e a spese dell'assuntore entro il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

viii) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di concordato come sopra assunti, l'assuntore .... deposita:

- propria dichiarazione irrevocabile di assunzione del concordato nella liquidazione giudiziale....;

- fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata dalla Banca .... a favore del fallimento in epigrafe per l'importo di Euro ....;

Conferisce mandato al curatore ...., perché, passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato, provveda al versamento delle disponibilità liquide cedute all'assuntore, pari a Euro ...., nonché della somma di Euro ....;

In caso di mancato passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, il curatore sarà obbligato, dietro semplice richiesta dell'assuntore, .... a restituire la predetta fideiussione di Euro .... allo stesso;

* * *

Tutto ciò premesso, il ....

CHIEDE

che il Tribunale disponga l’apertura della procedura  ai sensi dell’art 241 ccii e adotti ogni provvedimento conseguente.

...., .... / .... / ....

Il legale rappresentante

Commento

Il Concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal CCII, costituisce l’evoluzione del concordato fallimentare, mantenendone l’impianto satisfattivo ma con una marcata apertura alla negozialità e alla valorizzazione dei complessi aziendali. L’istituto, di natura privatistica, consente la chiusura alternativa della procedura liquidatoria mediante un accordo tra debitore, creditori e, spesso, terzi investitori, pur restando strutturalmente ancorato alla sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale, cui rimane funzionalmente connesso in un rapporto di “consecuzione”.

La proposta, ai sensi degli artt. 240 ss. CCII, può provenire da creditori e terzi sin da subito, previo deposito da parte del curatore di un elenco provvisorio dei creditori approvato dal giudice delegato, nonché dal debitore e dalle società a esso collegate, entro la finestra temporale compresa tra un anno dall’apertura della procedura e due anni dall’esecutività dello stato passivo. Per il debitore e le società del gruppo, il legislatore ha introdotto l’obbligo di un apporto di risorse aggiuntive non inferiore al 10% del valore dell’attivo, in attuazione del criterio di delega volto a incentivare le proposte che “incrementino in modo apprezzabile l’attivo”. Tale requisito, destinato principalmente a rafforzare la tutela dei creditori chirografari, ha aperto un dibattito in ordine al parametro di riferimento per il calcolo del “delta” e alla riconduzione dell’incremento alla massa destinata ai chirografari, in un’ottica di equilibrio tra fattibilità del piano e miglior soddisfacimento rispetto all’alternativa meramente liquidatoria.

Il concordato endo-liquidatorio, storicamente confinato a mera modalità di chiusura accelerata della procedura fallimentare, si è progressivamente “emancipato” dal ruolo di semplice incidente della liquidazione, soprattutto a partire dalla riforma del 2006 e, oggi, grazie alle modifiche correttive del d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter al Codice della crisi). Pur rimanendo inscritto nel binario liquidatorio, lo strumento è ora idoneo, in presenza di un complesso produttivo ancora appetibile, a favorire la riallocazione dei beni e dei rapporti d’impresa in funzione produttiva, consentendo l’ingresso di nuovi imprenditori e configurando, almeno in via economica, una forma di “fresh start” per l’attività, sia pure in capo a un diverso soggetto. La funzione tradizionale di soddisfacimento dei creditori si combina così con una potenziale funzione di conservazione e valorizzazione dei valori aziendali, specie nei casi in cui la continuità sia stata preservata tramite esercizio provvisorio o affitto d’azienda.

Quanto al contenuto, la proposta può articolare classi omogenee di creditori con trattamenti differenziati, motivando le ragioni delle distinzioni, e prevedere molteplici forme satisfattive (cessioni di beni, accolli, strumenti finanziari, partecipazioni societarie). Non è richiesta una percentuale minima, ma la misura di soddisfazione deve essere indicata in modo chiaro e determinabile. È espressamente contemplato il concordato con cessione dei beni, che consente una realizzazione unitaria dell’attivo a beneficio dei creditori. Le modifiche migliorative della proposta sono ammesse sino all’omologazione, mentre quelle peggiorative sono soggette a limiti più rigorosi.

Sul piano procedurale, il concordato endo-liquidatorio coesiste con la Liquidazione Giudiziale fino alla definitività del decreto di omologazione, senza che la procedura liquidativa entri in quiescenza, né sia automaticamente sospesa la liquidazione dell’attivo per la sola pendenza della proposta. Il parere del comitato dei creditori resta centrale; in sua carenza è possibile l’intervento sostitutivo del giudice delegato. L’art. 243 CCII, recependo l’elaborazione delle Sezioni Unite, esclude dal voto i creditori in conflitto di interessi, imponendo che il voto di soggetti portatori di interessi antagonisti (come il proponente o le società collegate) sia gestito in modo da non alterare il corretto formarsi delle maggioranze.

Il correttivo ter (d.lgs. 136/2024) incide in maniera rilevante sulla disciplina delle proposte concorrenti, modificando l’art. 241 CCII: in caso di pluralità di proposte, tutte devono essere sottoposte al voto dei creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori, congiuntamente, individuino una o più proposte maggiormente convenienti da sottoporre al voto. Viene meno, dunque, il meccanismo che attribuiva al solo curatore un potere selettivo pressoché esclusivo, con il rischio di compressione della concorrenza tra proposte e di possibili dubbi di legittimità costituzionale. Il nuovo assetto favorisce una competizione effettiva tra diverse soluzioni, limitando i vantaggi derivanti dalla mera prevenzione temporale nel deposito della proposta e lasciando ai creditori la valutazione comparativa, ferma la necessaria motivazione del curatore e del comitato in caso di selezione. La prassi sarà chiamata a colmare, sul piano applicativo, il vuoto relativo al termine entro il quale il giudice delegato deve disporre la comunicazione ai creditori, onde consentire una reale concorrenza tra proposte.

Il correttivo ter interviene anche sulla fase di omologazione, introducendo il meccanismo di cram down fiscale e contributivo: il tribunale può omologare il concordato anche in presenza di voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, qualora la proposta risulti più conveniente della prosecuzione della liquidazione giudiziale. L’omologazione produce effetti immediati, evitando stalli nell’esecuzione, e il decreto è soggetto a reclamo con termini stringenti per la costituzione delle parti resistenti; è previsto un sistema di inibitoria, sia in sede di reclamo che di ricorso per cassazione, per sospendere in tutto o in parte gli effetti del decreto in presenza di gravi motivi, pur con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in caso di riforma o cassazione. In sede esecutiva, una volta trasferiti i beni e incassato il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni e dei vincoli, in linea con quanto previsto per il concordato preventivo.

Gli effetti del concordato, le cause di risoluzione per inadempimento e di annullamento per dolo, nonché la possibilità di riapertura della liquidazione giudiziale con nomina di nuovi organi e termini abbreviati per le insinuazioni, restano sostanzialmente in continuità con il sistema previgente, ma si collocano ora in un contesto in cui il concordato non è più riducibile a mero “segmento incidentale” della procedura principale. Prova di ciò è anche la sua idoneità, dalla definitività dell’omologazione, a determinare la chiusura della Liquidazione Giudiziale al di fuori dei casi tipici di cui all’art. 233 CCII, con contestuale cessazione del vincolo di destinazione produttiva dell’attivo.

Una delle novità più significative del correttivo ter (d.lgs. 136/2024) è l’introduzione del concordato nella Liquidazione Giudiziale di gruppo, veicolata dal nuovo comma 4-bis dell’art. 240 CCII, che consente la presentazione di un’unica domanda, di più domande coordinate o di domande autonome nell’ambito di una procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo, fermo restando il principio dell’autonomia delle masse attive e passive. La trattazione unitaria o coordinata è subordinata all’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in termini di miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese rispetto a soluzioni “atomistiche”; il tribunale conserva un potere di controllo sull’ammissibilità, potendo arrestare in limine proposte che non offrano, neppure in via di allegazione, un effettivo vantaggio per le masse creditori. Restano, peraltro, applicabili anche al gruppo i vincoli temporali e l’obbligo di apporto di nuove risorse pari almeno al 10% dell’attivo, nonché i limiti derivanti da situazioni di conflitto di interessi che abbiano già determinato la separazione delle procedure. In questo quadro, la disciplina di gruppo consente complesse operazioni di riorganizzazione infragruppo, volte a sfruttare le sinergie e a rimuovere le distorsioni del gruppo in crisi, sempre nella prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori e nel rispetto, anche prospettico, dell’equilibrio tra le varie masse.

Nel complesso, il Concordato nella Liquidazione Giudiziale, specialmente dopo il correttivo ter, non può più essere inteso come semplice tecnica rapida di chiusura della procedura, ma come un autonomo strumento compositivo che, pur endo-liquidatorio, integra alla funzione liquidatorio-satisfattiva una vocazione riallocativa e, in determinati casi, di rilancio dell’attività, con particolare attenzione ai creditori chirografari e alla massimizzazione del valore in un’ottica di mercato.

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