Istanza per accertamento di società di fatto ed estensione del fallimento al socio occulto

Linda Rizzi

Inquadramento

La società di fatto è una tipologia di società costituita per fatti concludenti, senza una esplicita dichiarazione di volontà in tal senso formalizzata per scritto. Nel caso in cui la società di fatto dovesse avere ad oggetto lo svolgimento di un'attività commerciale, essa andrà considerata società in nome collettivo irregolare, poiché non iscritta nel registro delle imprese. Essa si caratterizza per l'esistenza di un fondo comune, con partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati, e dal loro comportarsi nei confronti dei terzi così da ingenerare in loro la percezione di operare quali soci.

La giurisprudenza è ormai unanime nel riconosce la sua ammissibilità: fra le pronunce più recenti vi è un'ordinanza della Corte di Cassazione VI, n. 8981/2016, nella quale si legge che: “la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi; peraltro, è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società”. Dal momento che la società di fatto viene considerata quale società di persone, il suo fallimento è disciplinato dagli artt. 147 e 148 l.fall.

In particolare, per quanto riguarda il primo degli articoli citati, al comma 4 esso prevede l'estensione del fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza dovesse essere scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società (c.d. "soci occulti").

Di portata ancora più innovativa è il comma 5 dell'art. 147 l.fall., il quale prevede che la suddetta estensione del fallimento operi anche qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa sia riferibile a una società di cui il fallito sia socio illimitatamente responsabile. In questo caso si parla di fallimento della c.d. "società occulta", ovvero della fattispecie in cui vi è un imprenditore apparente sottoposto al fallimento e, successivamente, si scopre l'esistenza di un imprenditore occulto che si serve di quello “palese” in qualità di prestanome per svolgere la propria attività.

Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto e dei suoi soci, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 62 del 2 gennaio 2024, aggiunge che: “La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito "ascendente", che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via "discendente" - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi della L.Fall., art. 147 (cfr. Cass. n. 31999 /2022). La sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere tendenzialmente conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una possibile prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto.”   Sull'imprescindibilità circa la sussistenza dell'elemento soggettivo per la configurazione di una società di fatto, anche l'ordinanza n. 204 del 4 gennaio 2024 della Corte di Cassazione, alla luce della quale l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della supersocietà in parola, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo.   

Formula

TRIBUNALE DI …

Sezione fallimentare

Fallimento di …….. (n. …./…….)

Giudice delegato: dott. …………….

Curatore ………………

ISTANZA PER ACCERTAMENTO DI SOCIETA' DI FATTO

ED ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO OCCULTO

Ill.mo Giudice delegato,

il sottoscritto curatore del Fallimento ………., rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE

- alla data di dichiarazione di fallimento della ……………. s.r.l. (indicare il nominativo della società) in data ……………, lo scrivente Curatore non era al corrente del fatto che la suddetta società avesse quale proprio socio la …………….., configurabile quale società di persone;

- tale mancanza di informazione si spiega con il fatto che il socio …………….., rientra nella categoria di “socio occulto”. Nello specifico, il suddetto socio intratteneva con la ………… s.r.l., ora fallita, un rapporto sociale anch'esso occulto;

- la costituzione di una società di persone non è subordinata, infatti, al rispetto di alcun requisito di forma, salvo nel caso di conferimenti aventi ad oggetto beni immobili, né a particolari oneri pubblicitari. La mancata consacrazione del contratto di società in un atto formale consente di affermare che, nell'ambito delle società personali, categoria cui appartiene anche il socio summenzionato, l'esteriorizzazione della qualità di socio non costituisce condizione necessaria per ritenere efficacemente costituito il rapporto sociale: è quindi facile che un soggetto possa validamente partecipare ad una società di persone, anche commerciale, assumendo su di se tutti i diritti e le obbligazioni derivanti da tale partecipazione con efficacia anche verso i terzi, senza, però, che abbia esternato tale qualità e, dunque, senza che i terzi siano al corrente del fatto che costui sia socio della società nei confronti della quale hanno compiuto determinate attività;

- le circostanze appena descritte permettono di delineare la tipica fattispecie della società palese con socio occulto;

- nello specifico, per quanto qui interessa, lo scrivente ritiene applicabile l'art. 146, comma 4, l.fall., il quale prevede l'estensione del fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza dovesse essere scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società (c.d. "soci occulti"). In più, a ciò si aggiunga un'importante pronuncia della Corte di Cassazione del 13 giugno 2016, n. 12120 la quale ha statuito che: ” In presenza di una società di persone irregolare insolvente, della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da s.r.l., il fallimento in estensione di queste ultime è una conseguenza prevista "ex lege" dall'art. 147 l. fall., senza che sia necessario accertarne la specifica situazione di insolvenza, e ciò anche nel caso in cui la partecipazione alla società di fatto sia stata assunta in assenza di previa deliberazione da parte dell'assemblea, dal momento che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2361 c.c. è dettata in via esclusiva per le s.p.a.”;

- vi è inoltre il forte sospetto che il socio ……………, come già detto, ricollegabile alla tipologia delle società di persone, sia, per di più, una società di fatto (indicazione delle ragioni per cui è sorto il sospetto che si tratti di una società di fatto).

Tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

all'Ill.mo Giudice delegato, previa adozione degli adempimenti di rito, di disporre nei confronti del socio ……………. il fallimento in estensione ex art. 146, comma 4, l.fall., nonché di accertare la sua natura di società di fatto.

Luogo e data…………

Firma del curatore ……………

Commento

La società di fatto

Come accennato nell'inquadramento, nel codice civile non esiste alcuna definizione di società di fatto, motivo per cui la sua qualificazione viene ricavata tramite delle riflessioni che la pongono a confronto con le altre società disciplinate nel nostro ordinamento e che permettono di individuare tale fenomeno in quelle situazioni determinate da un'intesa verbale o da un comportamento concludente, dal quale emerga la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale.

Nonostante l'elemento soggettivo rivesta notevole importanza, esso non è l'unico elemento necessario a costituire una società di fatto. Infatti, è necessario che dalla finalità dei contraenti di collaborare si deduca la volontà di conseguire un lucro proprio, iniziando con il conferimento di beni e/o servizi che conducano alla formazione di un fondo comune.

Ad ogni modo, il fatto che il nostro ordinamento non disciplini le società di fatto, non comporta che queste ultime siano lasciate prive di copertura a livello disciplinare.

La società di fatto viene infatti regolata dalle stesse norme che regolano la società semplice o la società in nome collettivo irregolare, sulla base del fatto che venga o meno esercitata attività di natura commerciale.

Da ciò consegue la possibilità di definire la società di fatto come una società di persone che non è stata costituita sulla base di un contratto, bensì che è sorta mediante concludenti tra i singoli soci finalizzati a uno scopo comune.

Altra questione oggetto di dibattiti a livello giurisprudenziale e dottrinale è quella relativa al fatto che la società di fatto vanti una soggettiva giuridica e non personalità giuridica.

Tutte le forme societarie sono dotate di soggettività giuridica, di conseguenza anche la società di fatto vanterà delle posizioni giuridiche attive e passive, crediti e debiti, diritti e obblighi. La personalità giuridica, invece, è una caratteristica propria solamente delle società di capitali e cooperative, assunta solamente in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese.

Laddove la società di fatto esercitasse attività commerciale, in caso in insolvenza, sarebbe assoggettabile a fallimento, con la conseguenza che, date le sue caratteristiche, il suo fallimento darebbe luogo al fallimento di tutti quanti i soci.

Il fallimento per estensione

L'art. 147 l.fall. (il cui titolo è: “Società con soci a responsabilità illimitata”) disciplina il fallimento delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni comporti anche il fallimento (in estensione) dei soci illimitatamente responsabili.

Il fallimento per estensione, nel caso in cui sia coinvolta nel fallimento una società di fatto, una società occulta o un socio occulto, ha destato molteplici interrogativi.

In particolare, per quanto qui interessa, merita di essere esaminato il caso in cui il fallimento si estenda ad un socio occulto o ad una società occulta.

Per quanto riguarda il fallimento del socio occulto, l'art. 147, comma 4, l.fall., enuncia il fondamentale principio per cui rispetto agli effetti concorsuali, la realtà prevale sulla mera apparenza: se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale (che non può provvedervi d'ufficio), su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Perché il fallimento possa estendersi ai soci occulti, tuttavia, sarà necessario provare l'esistenza effettiva di un vincolo sociale, motivo per cui diviene fondamentale dimostrare che i soggetti coinvolti abbiano eseguito veri e propri conferimenti e abbiano partecipato a costi e benefici di una struttura collettiva, legati tra loro dalla così detta affectio societatis

Allo stesso modo, sono stati considerati rilevatori altri elementi quali la partecipazione agli utili e alle perdite e la spendita del nome. Dal momento che il socio occulto si definisce quale “socio irregolare”, è bene precisare che la sua dichiarazione di fallimento in estensione potrà avvenire, teoricamente, sine die, perché la data di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale e la sua annotazione nel registro delle imprese non rilevano ai fini del decorso dell'anno ex art. 10 l. fall., in relazione all'accertamento e successivo fallimento del socio occulto.

Infine, il quinto comma dell'art. 147 l. fall. si occupa anche del caso del fallimento in estensione di una società occulta, che si verifica nel caso in cui, in seguito alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Nel caso di una società occulta, il contratto sociale, laddove esistente, non viene reso pubblico. In ogni caso, la mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società occulta e degli altri soci ove l'esistenza della stessa venga successivamente dimostrata. A tal proposito, è necessario – ma anche sufficiente - che i terzi provino a posteriori, anche solo mediante presunzioni, l'esistenza di un contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggetto agente in proprio nome siano comunque riferibili a tale società, sia pure non esteriorizzata.

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