Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale controllata di impresa/società agricola su istanza del creditore

Marco Nagar

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 1 CCII, il codice della crisi di impesa e dell’insolvenza si applica anche all’imprenditore che eserciti un’attività agricola. In particolare, all’imprenditore agricolo sono riservate le procedure che regolano il sovraindebitamento (artt. 65 ss. CCII), ovverosia la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII).

Tali strumenti, che rientrano nel più ampio novero delle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento, si applicano a soggetti non fallibili, tra cui appunto l’imprenditore agricolo, la cui esclusione dalla liquidazione giudiziale è prevista dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII.

Oltre agli strumenti compositivi finalizzati alla ristrutturazione dei debiti del soggetto sovraindebitato (i.e. ristrutturazione dei debiti del consumatore concordato minore), il codice della crisi di impesa e dell’insolvenza prevede la liquidazione controllata, che, in maniera similare alla liquidazione giudiziale, costituisce procedura volta alla realizzazione del patrimonio al fine di fornire soddisfazione ai creditori.

A differenza della liquidazione giudiziale, tuttavia, la liquidazione controllata conserva una finalità residuale rispetto agli strumenti di composizione negoziata e presuppone l'impossibilità oggettiva di risolvere la crisi attraverso soluzioni conservative.

Legittimati ad avviare detta procedura sono il debitore in stato di crisi e il creditore, quando il debitore è in stato di insolvenza

Formula

TRIBUNALE DI .... SEZIONE CRISI DI IMPRESA

 ISTANZA EX ART. 268, 2° COMMA, CCII

PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

***

Il sig./La sig.ra/La Società .... (C.F. e P.I. n ....), nato/a … il …, residente in …, via …., n. …/con sede legale in ....,  via ...., n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese di ...., n. R.E.A .... ...., in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, ...., rappresentato/a e difeso/a, giusta procura allegata/in calce al presente atto, dall'Avv. .... ...., (C.F ....) del Foro di …, presso il cui Studio in ...., via ...., n. ....è elettivamente domiciliato/a con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax .... e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ....

- creditore/creditrice instate –

contro

…, C.F. e P. IVA …, con sede in …, via …

- debitrice -

***                         1. IL CREDITO DEL/LLA SIG./SIG.RA/ …. S.r.l./S.p.A. NEI CONFRONTI DI …

- [Descrivere il fatto originario del diritto di credito]

- alla data odierna l'istante risulta creditrice nei confronti di .... per la somma complessiva di Euro .... Si tratta di credito certo, liquido ed esigibile relativo a [descrivere la natura del credito], documentalmente provato da .... (doc. n ....).

- nonostante il credito in questione sia certo, liquido ed esigibile, esso non è ancora stato soddisfatto.

 

2. I PRESUPPOSTI PER L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

 

2.1 L’assoggettabilità della debitrice alla procedura di liquidazione controllata

 

… ha quale oggetto sociale ….

In particolare, … svolge ….[indicare le attività svolte].

Pertanto, … è un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza stabilisce che le imprese/società agricole non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ma, d’altro canto, prevede che in tali casi trovi applicazione l’istituto della liquidazione controllata.

Appare, dunque, evidente che, nel caso di specie, …, impresa agricola, sia assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata, qualora ne sussistano i requisiti oggettivi, dei quali si tratterà infra.

2.2 Lo stato di insolvenza della debitrice

L’art. 268, 2° comma, CCII richiede altresì che, ai fini dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione controllata, l’imprenditore agricolo versi in stato di insolvenza.

Al riguardo, giova sottolineare che l’art. 2, 1° comma, lett. “b”, CCII definisce l’“insolvenza” come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

[rappresentare i fatti da cui è possibile rilevare che la debitrice versa in stato di insolvenza]

Nel caso di specie, si è ampiamente dimostrato che … non è in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: pertanto, nel delineato quadro di riferimento, emerge lo stato di insolvenza di …

***

Tutti ciò premesso, Il sig./La sig.ra/La Società ...., come sopra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a

CHIEDE

Che l'll.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti in udienza da designare, accerti lo stato di insolvenza e, per l'effetto, dichiari aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di  .... (C.F. e P.I ....), con sede legale in ...., alla via ...., n ....

Si dichiara che nelle procedure di liquidazione controllata il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di Euro 98,00.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

1) ....

2) ....

3) ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

rma Avv. ....

Commento

La liquidazione controllata del sovraindebitato, nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, prende il posto della liquidazione del patrimonio, disciplinata dalla previgente l. n. 3/2012. L’intervento riformatore ha avuto l’obiettivo di razionalizzare gli strumenti a disposizione del debitore non fallibile, mantenendo, tuttavia, la natura liquidatoria della procedura e attribuendole una disciplina più armonizzata rispetto alle procedure concorsuali maggiori.

Il presupposto soggettivo

I soggetti nei cui confronti può essere aperta la liquidazione controllata sono quelli individuati dall’art. 2, 1° comma, lett. C), d) ed e) CCII. In particolare, si osserva che il presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione controllata è assai eterogeneo, comprendendo il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e qualunque altro debitore non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ovvero a quella di liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste in caso di insolvenza o crisi. Il legislatore ha dunque delineato un perimetro soggettivo ampio e inclusivo, volto a offrire una via di uscita ordinata anche a soggetti economici tradizionalmente esclusi dalle tutele concorsuali classiche.

Il presupposto oggettivo

L’art. 268 CCII disciplina l'apertura della procedura di liquidazione controllata in presenza di un presupposto oggettivo che si differenzia in relazione al soggetto che ne ha la legittimazione attiva.

Infatti, qualora l’apertura della liquidazione controllata venga chiesta dal debitore, già in una situazione di sovraindebitamento, è sufficiente che quest’ultimo versi in una situazione di crisi e non è necessario, d’altro canto, che si trovi in stato di insolvenza. Invece, qualora l’istanza ex art. 268 CCII sia avanzata da un creditore, è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza e non di mera crisi.

I soggetti legittimati a promuovere la procedura

La legittimazione attiva all'apertura della liquidazione controllata spetta al debitore e al creditore.

La legittimazione del creditore è una novità introdotta dalla disciplina prevista dal codice della crisi e dell’insolvenza.

La soglia minima di rilevanza dei debiti

L’art. 268, 2° comma, CCII prevede che “non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”. Pertanto, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza individua una soglia minima di indebitamento che funge, in un certo senso, da condizione di procedibilità dell'istanza di regolazione dell'insolvenza mediante liquidazione controllata.

La previsione si inserisce nella logica di selezione della rilevanza economica delle procedure, onde evitare l’attivazione di meccanismi concorsuali per situazioni di modesta entità patrimoniale.

Competenza

L’istanza per l’apertura della liquidazione controllata dev’essere depositata, ai sensi dell’art. 27 CCII, innanzi al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Tra i soggetti interessati da tale procedura vi è, appunto, l’imprenditore.

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