Scioglimento delle società di godimento e conflitti per l'assegnazione dei beni: azione ex art. 1111 codice civile

Chiara Prazzoli
aggiornato da Margherita Rizzuto

Inquadramento

L'art. 2247 c.c. individua il tratto caratterizzante del contratto di società nell'esercizio in comune di una “attività economica” allo scopo di dividerne gli utili. Il requisito dell'economicità dell'attività assume un duplice significato: (i) l'attività societaria deve essere economica in quanto esercitata al fine di “produrre un utile” (art. 2247 c.c.) e (ii) l'attività è economica in quanto diretta alla “produzione di nuova ricchezza”. Nel caso in cui in una attività manchi l'economicità nella sua seconda accezione, si deve escludere l'applicabilità della disciplina riguardante le società per ricomprendere la fattispecie all'interno della disciplina della comunione (Marasà, Le società, I, Società in generale, Milano, 2000). Il criterio che, comunemente, si usa per distinguere la comunione dalla società riguarda il diverso rapporto che intercorre fra i beni e l'attività: nella società i beni sono strumentali allo svolgimento di un'attività produttiva, al contrario, nella comunione è l'attività ad essere funzionale alla conservazione del bene comune, al fine di assicurarne il godimento ai comunisti (Cass. 1° aprile 2004, n. 6361). L'art. 2248 c.c. stabilisce espressamente che “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”. Ne segue che nella società di mero godimento ciascun comunista può chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ....

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse del Sig.:

...., nato a ...., il ...., C.F.. ...., residente in ...., via ...., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. .... (C.F. ...., fax ...., indirizzo PEC .... presso il cui studio in ...., via .... è elettivamente domiciliato

- Attore -

CONTRO

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ....

E

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via .... ]

E CONTRO

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ....

- Convenuto -

* * *

FATTO

In data .... i Sigg.ri .... sono comproprietari del bene immobile identificato al catasto urbano del comune di …, foglio …, mappale …, sub. …

In data … hanno costituito la società ... avente ad oggetto il godimento del suddetto immobile.

L'attività svolta dalla società si caratterizza, dunque, per l'assenza di economicità intesa quale produzione di “nuova ricchezza”, avendo al contrario il fine di assicurare ai soci il godimento di [Descrivere i beni conferiti nella società]. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni. (Cass.  06 febbraio 2009 n. 3028)

A riprova di ciò si consideri che [descrivere le circostanze fattuali da cui si deduce il carattere di società di mero godimento].

Da quanto sopra discende che debba nel caso in oggetto trovare applicazione il disposto dell'art. 2248 c.c., con conseguente richiamo delle disposizioni sulla comunione ordinaria ed in particolare degli artt. 1111 c.c. e 1114 c.c.

Poiché a seguito di [Descrivere le circostanze da cui deriva la necessità o l'interesse alla divisione della comunione] l'attore intende ottenere lo scioglimento della comunione.

A tal fine, ha previamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo. Risulta, pertanto, avverata la condizione di procedibilità della domanda.

DIRITTO

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., rappresenta una situazione giuridica di contitolarità e presuppone quindi la comproprietà del bene da parte di coloro che ad essa partecipano.

Essa è caratterizzata dal fatto che oggetto del godimento, che costituisce il fine esclusivo della comunione, è il bene comune, e ciò diversamente da quel che si verifica par le società, che sono istituite per contratto (art. 2247 c.c.) e rispetto alle quali rileva l'esercizio in comune di attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti: per l'esercizio di detta attività non è invero necessaria la comunione dei beni, mentre questi sono soltanto il mezzo attraverso il quale essa viene posta in essere (Cass. 1° aprile 2004, n. 6361).

Orbene nel caso di specie è assolutamente certo ed incontestato, oltre che provato in via documentale, che i soci sono contitolari del bene oggetto di godimento, pertanto, trova applicazione la disciplina in materia di comunione.

Ne segue che l'attore, nella sua qualità di comunista, può, ai sensi dell'art. 111 c.c., chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione

***

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., come sopra rappresentato e difeso

CITA

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via .... e il Sig. .... , nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via .... a comparire dinanzi il Tribunale Civile di ...., Sezione e Giudice designandi, all'udienza del ...., ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., nel termine di almeno settanta giorni prima della predetta udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 cod. proc. civ. o da leggi speciali e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:

- accertare e dichiarare che la Società ha natura di comunione a scopo di godimento ex art. 2248 c.c.;

- per l’effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell’immobile di cui in premessa, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi.

- in subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore dell'attore con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore dei convenuti;

- in estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Si producono i seguenti documenti:

1) atto costitutivo Società ....;

2) ....,

* * *

Ai sensi e per gli effetti di legge, si dichiara che il valore della presente causa è di € .../indeterminabile, pertanto è dovuto un Contributo Unificato pari ad € ....

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Commento

La disciplina del codice civile distingue nettamente tra società e comunione, chiarendo che, in linea di principio non può esservi commistione tra i due istituti: l'art. 2248 c.c. pare infatti finalizzato proprio a ricondurre all'istituto della comunione ordinaria quei fenomeni, originati dalla prassi, di deviazione dell'istituto della società dalla propria  funzione.

Tuttavia, nel caso in cui una società finalizzata al mero godimento dei beni sociali da parte dei soci sia effettivamente costituita, la dottrina è orientata a ritenere che si debba in ogni caso applicare, di default, il diritto societario (in particolar modo per quanto attiene alle vicende organizzative), salvo poi applicare eventualmente le norme sulla comunione per quanto riguarda i rapporti sostanziali che attengono alla posizione individuale del socio-comunista in relazione ai beni sociali.

La Corte di legittimità in proposito si è pronunciata con il seguente principio di diritto: “nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. cod. civ. la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni” (Cass. 19 giugno 2019, n. 16511).

Secondo la Corte di Cassazione vi è svolgimento di attività imprenditoriale per mezzo dei beni conferiti e non semplice godimento dei beni nel caso in cui: (i) gli immobili di una società di persone siano stati acquistati col fine di potenziarne nel tempo la vocazione abitativa o turistica, ponendo in essere un'operazione speculativa consistente nella vendita di terreni e fabbricati rurali e nel riacquisto di parte dei villini costruitivi con conseguente distribuzione di utili e riscossione di finanziamenti e allo stesso tempo (ii) non si abbia evidenza di un diretto godimento degli immobili, a titolo personale, da parte dei soci (Cass. 17 novembre 2022, n. 33873).

Infine, si deve rilevare che negli anni, nonostante il dettato codicistico, l'ordinamento giuridico, per il tramite della normativa fiscale, ha registrato un'apertura in direzione della possibilità di costituire società semplici il cui unico fine sia quello di gestire beni immobili o mobili registrati, così che oggi quest'ultima pare pacificamente ammessa (cfr. studio n. 73-2016/I del Consiglio Nazionale del Notariato), con conseguente integrale applicazione a tali fattispecie del diritto societario ed in particolare della disciplina della società semplice, anche con riferimento allo scioglimento di dette società.

La Corte di Cassazione si è pronunciata per il caso di continuazione dell'attività imprenditoriale del de cuius da parte degli eredi. Secondo la Corte in tale ipotesi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, si tratta una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i sociex art. 2297 cod. civ. Di conseguenza, ove l'erede sia convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (Cass. 21 novembre 2023, n. 32353). 

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