Decisione dei soci per lo scioglimento della società

Marco Nagar

Inquadramento

Nelle società di persone, la morte di uno dei soci produce rilevanti conseguenze dal punto di visti degli assetti endosocietari e per tale motivo è importante per i soci predeterminare, mediante idoneo intervento sullo statuto sociale, gli effetti del decesso di un socio sui propri eredi e sui soci superstiti.

La grundnorm è rappresentata dall'art. 2284 c.c. che prevede, quale regola di default nel caso di morte del socio, lo scioglimento del singolo vincolo sociale e la continuazione della società tra i soci superstiti, i quali dovranno liquidare agli eredi del socio deceduto il valore della quota che deteneva. Per Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 600, la liquidazione deve essere corrisposta dagli altri soci, essendo questo il dettato dell'art. 2284 c.c., così da lasciare inalterato il capitale sociale. Per la teoria oggi prevalente, si veda in dottrina: Campobasso, Diritto Commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2009, 114; Galgano, op. cit., 343 ss., e in giurisprudenza la Cass. n. 14449/2014, nonché Cass. n. 12125/2006 e Cass. S.U., n. 291/2000, per la quale il debito da liquidazione grava sulla società, in quanto trattasi di vicenda endosocietaria. In particolare: “La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e pertanto, ai sensi dell'art. 2266, c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato ( ....)”. Per Carlini, Clericò, Trasatti, Morte del socio, diritti dei successori e modalità di subentro nelle società di persone, in Rivista del Notariato, 2003, 6, 1443, la norma doveva fungere da ponte tra le norme in materia di diritto societario e successioni, ma si è rivelata un totale sbilanciamento del legislatore in favore ed a tutele del primo ed a scapito delle seconde.

Secondo autorevole dottrina (Ferri, in Manuale di diritto commerciale, Torino, 2006, 223-224, 244 ss., secondo cui è: “causa di modifica del contratto e dell'ordinamento sociale previsto dalla legge”), infatti, la morte del socio comporta la modifica del contratto sociale ed il legislatore del '42, ispirato al principio del c.d. favor societatis, ha voluto preservare il valore.

La norma, però, introduce un ombrello protettivo per evitare che in successione cada il diritto alla liquidazione, una regola suppletiva, secondo la quale ai soci superstiti si aprono altre due diverse (ed alternative tra loro) strade da percorrere: accanto a quella ex lege dello scioglimento del singolo vincolo sociale (Campobasso, Diritto Commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2015, 110 ss.), è previsto che essi possano decidere di sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi, qualora questi vi acconsentano.

Formula

DECISIONE DEI SOCI PER LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ SCRITTURA PRIVATA

I sottoscritti Signori

...., nato a .... il .... ed ivi residente in ...., titolare del codice fiscale ....;

...., nato a .... il .... ed ivi residente in ...., titolare del codice fiscale ....;

...., nato a .... il .... ed ivi residente in ...., titolare del codice fiscale ....;

premesso che:

a) tra i Signori ...., ...., .... è corrente la Società in nome collettivo “ .... ”, con sede in ...., ...., costituita per scrittura privata il .... ed iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese di .... al n. ...., coincidente con il suo codice fiscale;

b) le quote di partecipazione agli utili e alle perdite dei predetti Soci sono del .... % ( .... per cento) quanto al Sig. ...., del .... % ( .... per cento) quanto al Sig. ...., del .... % ( .... per cento) quanto al Signor ...., mentre la restante quota del .... % ( .... per cento) era di pertinenza del Sig. ....;

c) al momento del decesso il socio Sig. .... ha lasciato quali unici eredi i signori .... e .... come risulta dalla denuncia di successione presentata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Successioni, di .... il .... ed ivi registrata al n ....;

d) i suddetti eredi hanno accettato l'eredità del Sig. ...., come risulta dall'atto notorio redatto a ministero del Notaio Dott. ...... di .... in data ....;

e) l'art. 2284 c.c. e, corrispondentemente, l'art. ...... del contratto sociale della “ .... ” espressamente prevedono, in caso di morte di un Socio, la possibilità di sciogliere la società;

f) è intenzione dei Soci superstiti sciogliere la società in seguito alla morte del socio .....

Tutto ciò premesso e considerato così da costituire parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, i sottoscritti unanimemente decidono e stabiliscono quanto segue:

1. I Soci Signori ...., ...., .... di comune accordo, decidono di sciogliere e porre in liquidazione la Società “ .... ”. Agli eredi del de cuius spetterà, conseguentemente, la liquidazione in loro favore ed in parti eguali (o in proporzione alle partecipazioni possedute) della quota di partecipazione del de cuius, secondo termini e modalità di cui all'art. 2289 c.c

2. I Soci convengono di nominare quale liquidatore il Signor ....

Spese ed imposte della presente scrittura, connesse e dipendenti, sono a carico della Società.

...., ...., ....

Commento

I soci superstiti hanno la facoltà di derogare al principio di intrasferibilità della quota, sancito dal legislatore: ciò avverrà nell'ipotesi in cui scelgano di sciogliere la società, o di proseguirla con gli eredi del socio premorto.

A seguito della decisione di sciogliere la società, ed al conseguente ingresso della società in fase di liquidazione, è importante capire se gli eredi possano o meno essere considerati soci: alcuni autori ritengono che essi a seguito dell'accettazione dell'eredità entrino nella società in scioglimento iure haereditatis, senza che sia necessario il loro espresso consenso o quello dei soci superstiti, ciò in virtù del trasferimento mortis causa della partecipazione sociale; qui infatti le caratteristiche dei singoli si affievoliscono, mentre ciò che acquisisce rilievo è la fase liquidatoria. L'unica manifestazione di volontà richiesta è quella dei soci superstiti i quali convengono insieme e all'unanimità di sciogliere la società.

Id est, gli eredi divengono titolari di un'autonoma frazione della quota di spettanza del de cuius: essi, quali soci, avranno il potere di prendere decisioni in ordine alla liquidazione della società, a concorrere alla nomina dei liquidatori (se non ancora fatta), oppure ad esercitare poteri di controllo ex art. 2261 c.c.

La prevalente dottrina, in accordo con la giurisprudenza della S.C. ritiene che, pur volendo considerare gli eredi quali soci della società, si dovrebbe necessariamente presupporre che alla morte del socio il vincolo non si sia sciolto, conclusione già questa inammissibile data l'intrasferibilità iure successionis della partecipazione a società a responsabilità illimitata. Inoltre gli eredi in tal modo si ritroverebbero “travolti” dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a prescindere dalla loro volontà o, addirittura, da un'eventuale dichiarazione di fallimento.

Per tali motivi gli eredi del socio defunto, a seguito dello scioglimento della società non possono mai essere considerati soci, ma solo “creditori” verso la società per il valore di liquidazione della quota del de cuius.

Con riferimento alla  morte del socio in una società di persone, costituita da due soci, si è di recente pronunciata la Cassazione (sentenza n. 9346/2018) “In tema di società di persone composta da due soli soci, per effetto del coordinamento tra l'art. 2284 c.c. e 2272 n. 4 c.c., in caso di morte di un socio, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi va considerata come condicio iuris priva di efficacia retroattiva, sicché in difetto di detta ricostituzione lo scioglimento della società si verifica alla scadenza del semestre in pendenza del quale il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può scegliere tra le diverse alternative di cui all'art. 2384 c.c.

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