Procura speciale per singoli affari ai soci accomandantiInquadramentoAi soci accomandanti è fatto divieto di compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli e determinati affari (il che esclude, dunque, qualsivoglia margine di discrezionalità), mentre possono prestare la propria opera e predisporre determinati atti sotto la direzione dei soci accomandatari. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta l'assunzione, da parte del socio accomandante, di responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, nonché possibile esclusione ex art. 2286 c.c. (trattandosi di una grave inadempienza nei confronti delle prescrizioni della legge e dell’atto costitutivo, che prevedono due categorie contrapposte di soci con compiti e responsabilità distinte). La procura speciale per singoli affari deve essere rilasciata al socio accomandante dal socio accomandatario amministratore e deve contenere specifica indicazione dell'affare per cui è rilasciata e dei poteri conferiti. In ogni caso, permane, in capo ai soci accomandanti, il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, nonché di controllare l'esattezza degli stessi consultando i libri e gli altri documenti della società; posto che, tali diritti consentono, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione. Del resto, la violazione di tale obbligo in capo al socio accomandatario lo espone a responsabilità nei confronti dell’accomandante, che può quindi chiederne la revoca. Formula
PROCURA SPECIALE PER SINGOLI AFFARI Il sottoscritto/a .... [cognome e nome], nato/a a .... [luogo, provincia o stato estero di nascita], il .... [gg/mm/aaaa] e residente in .... [città, provincia o stato estero di residenza], via ...., C.F. ...., socio amministratore della società ...., [C.F. .... e P.I. ....] con sede legale in ...., DICHIARA DI NOMINARE SUO PROCURATORE SPECIALE IL/LA SIGNOR/A: .... [cognome e nome], nato/a a .... [luogo, provincia o stato estero di nascita], il .... [gg/mm/aaaa] e residente in .... [città, provincia o stato estero di residenza], via ...., C.F. ...., affinché in suo nome e per suo conto possa [indicare specificatamente l'attività per cui la procura è conferita]. All'uopo conferisce al nominato procuratore ogni opportuna facoltà, incluse quelle di versare, prelevare, incassare le eventuali somme, pagare eventuali spese di chiusura conti e depositi, rilasciare quietanze e discarico con esonero per l'Istituto pagatore da ogni responsabilità al riguardo, rendere dichiarazioni, produrre documenti, autorizzandolo a sottoscrivere tutta la documentazione che fosse richiesta per perfezionare le operazioni, senza che al nominato procuratore possa essere eccepita mancanza o imprecisione di poteri. Luogo e data .... Firma .... Firma .... CommentoDopo aver stabilito il divieto di ingerenza nella gestione da parte dei soci accomandanti, l’art. 2320 c.c. riconosce a quest’ultimi la possibilità di concludere affari esclusivamente come meri ausiliari dei soci accomandatari amministratori. La procura speciale attraverso la quale i soci limitatamente responsabili sono chiamati ad operare conferisce quel margine di operatività proprio del mandato con rappresentanza. Resta, tuttavia, preclusa ai soci accomandanti la possibilità di agire come institore o procuratore generale nei confronti dei terzi. All’accomandante, tuttavia, potrebbe essere rilasciata una procura per una pluralità di affari, purché specificamente individuati, e per compiere una serie, anche in parte indeterminata, di atti purché in questo caso teleologicamente coordinati e mirati alla realizzazione di una specifica operazione economica esattamente individuata. Deve, quindi, ritenersi incompatibile con il divieto fissato dall’art. 2320 c.c. la delega all’accomandante della gestione di un settore dell’attività societaria, che comporti autonome scelte di indirizzo economico e finanziario, configurandosi, in tal caso, una rilevante ingerenza nella direzione dell’impresa sociale. La ratio della norma in commento è individuata dalla dottrina da un lato nella necessità di tutelare l'interesse dei creditori sociali, che nelle società di persone, debbono poter contare, per il soddisfacimento del loro credito, anche sul patrimonio personale dei soci amministratori e di coloro che agiscono quali rappresentanti della società. Dall'altro lato, è stato evidenziato come il divieto di ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società tuteli, prima ancora dei creditori, l'interesse dei soci accomandatari che, considerati quali veri e propri imprenditori, hanno interesse a gestire la società e ad assicurare un'amministrazione responsabile della stessa. Si tratta di una logica coerente con il principio secondo cui la responsabilità gestionale deve corrispondere al rischio patrimoniale: chi non risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali, non può nemmeno partecipare alle scelte di impresa. In questa prospettiva, sono state ritenute nulle le clausole statutarie eccedenti i limiti posti dall'art. 2320 c.c., come ad esempio quelle che subordinano a pareri vincolanti o autorizzazioni dei soci accomandanti l'esercizio del potere di gestione da parte dei soci accomandatari. Tali interpretazioni individuano, dunque, un parallelismo col principio – comunemente ritenuto inderogabile – di tipicità degli schemi societari, desumibile dall’art 2249 c.c., e pongono in risalto l’esigenza di impedire uno snaturamento della s.a.s. In particolare, l’abuso dello strumento statutario per attribuire surrettiziamente poteri gestori agli accomandanti è stato ricondotto ad una causa illecita ex art. 1343 c.c., in quanto contraria a norme imperative e alla struttura tipica della società di persone con responsabilità limitata di parte dei soci. L'art. 2320 c.c. delinea pertanto, i poteri di partecipazione dei soci accomandanti all'amministrazione sociale, escludendo di fatto una posizione paritetica o sovraordinata degli stessi rispetto agli amministratori, emergendo un'interdizione all'esercizio dei poteri di amministrazione e rappresentanza, nonché di tutte le altre attività che possono essere realizzate da un terzo e che non sono espressamente previste e consentite dal codice civile. |