Richiesta del socio accomandante di rendere il conto della gestione

Daniele Nataloni

Inquadramento

L'art. 2261 c.c. prevede, in generale, il diritto di controllo dei soci non amministratori nelle società di persone. Tale diritto è specificato, con riguardo alla società in accomandita semplice, dall'art. 2320 c.c.

Formula

RICHIESTA DI RENDICONTO (DIFFIDA E MESSA IN MORA)

Gentile …,

scrivo la presente in nome e su incarico del Sig. …, socio accomandante della Società …, di cui Ella è socio accomandatario.

Il mio assistito mi ha riferito che, nonostante i ripetuti solleciti, ad oggi Ella non ha ottemperato, nemmeno in parte, al dovere di rendicontazione su di Lei gravante in ossequio alle previsioni degli artt. 2261 e 2320, comma 3 , c.c.

In particolare è stato sollecitato, in più occasioni, il deposito del rendiconto annuale relativo agli esercizi sociali degli anni …, nonché il deposito di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso l'inventario dei beni.

Di conseguenza, nonostante i numerosi solleciti e le previsioni di legge (artt. 2320 e 2261 c.c.), il Sig. … non è stato messo nella condizione di esercitare il suo diritto di controllo, attraverso la consultazione dei libri e dei documenti sociali, sulla gestione della società, svolta da Lei nella qualità di socio accomandatario.

Alla luce di quanto precede, La invito, nel termine di sette giorni dalla ricezione della presente, a porre a disposizione nella sede sociale, tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società e tutti i libri contabili, nonché un rendiconto relativo alla consistenza ed alle movimentazioni dei beni presenti in magazzino, con l'avviso che, decorso inutilmente tale termine, tutelerò in ogni sede opportuna, come da mandato ricevuto, i diritti del mio assistito.

Luogo, data……….

Firma Avv. ……..

Commento

L'art. 2261 c.c. disciplina in generale il diritto di controllo dei soci non amministratori di società di capitali, prevedendo che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Aggiunge che, se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Tale disciplina è in parte duplicata dall'art. 2320, 3° comma, c.c., rubricato “Soci accomandanti”, a norma del quale essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Secondo l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale prevalente, si tratta di un controllo di legittimità che implica la possibilità di impugnazione per falsità o per violazione di norme di legge o dell'atto costitutivo, ma non può estendersi ad un sindacato di merito della gestione.

In particolare, il socio accomandante non ha facoltà di accedere integralmente alla documentazione sociale, in quanto i poteri riconosciutigli non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dell'art. 2261 c.c. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull'amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall'altra, è consentito solo al termine dell'esercizio sociale.

La giurisprudenza ha chiarito che “il rendiconto non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione” ed ha, quindi, contenuto più ampio e variegato da valutare in concreto, caso per caso” (v. Cass. n. 2962/2017).

La mancata consegna, da parte del socio accomandatario, della documentazione relativa alla gestione della società, necessaria ai fini contabili e tributari, nonché l'omissione della redazione per conto della società delle prescritte dichiarazioni fiscali, ed in generale della documentazione necessaria a porre il socio accomandante in condizione di esercitare il proprio diritto, può essere dallo stesso fatta valere, in via giudiziale, attraverso l'esperimento dell'azione di cui all'art. 263 c.p.c.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ingerenza nella gestione della società da parte del socio accomandante – che si ha nel caso di realizzazione di una attività gestoria espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa – rileva nei rapporti fra i soci in quanto incide sulla ripartizione dei ruoli all'interno della società stessa. Pertanto, laddove il socio accomandante abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società, egli non sarà legittimato a invocare la tutela prevista dall’art. 2320, 3° comma, c.c., tutela che va invece accordata ai soci accomandanti estranei all’amministrazione (cfr. Trib. Milano 22 dicembre 2024; Cass. civ. n. 6018/2015).

In particolare, la giurisprudenza afferma che “il procedimento di rendiconto, disciplinato dagli artt. 263, 264e 265 c.p.c., è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti medesime ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria. Pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (Cass. n. 17283/2010, cfr. anche Trib. Milano 22 dicembre 2024).

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che le inadempienze dell'accomandatario, se protratte nel tempo, da un lato rappresentano, in termini di fumus, violazioni di gravità tale da giustificare l'esclusione del socio stesso in via cautelare, e dall'altro lato rilevano anche in termini di periculum, posto che, in assenza di indici contrari, tali condotte del socio accomandatario permarrebbero nel tempo, con conseguente grave disordine contabile e fiscale nella società.

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