Conferimenti non proporzionali nella s.p.a.InquadramentoL'art. 2346 c.c. prevede l'assegnazione di azioni in modo non proporzionale rispetto alle sottoscrizioni e/o ai conferimenti. La norma, dopo aver sancito la regola sulla proporzionalità tra sottoscrizione e conferimento («a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento»), ammette che per previsione statutaria sia possibile stabilire una diversa assegnazione delle azioni; l'art. 2346, comma 5 c.c., torna però a far valere il principio cardine di garanzia dell'effettività del capitale sociale quando stabilisce che «in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale». Formula
SOTTOSCRIZIONE IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.P.A. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00), diviso in 10.000 (diecimila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna ed è interamente sottoscritto in denaro, senza sovrapprezzo, come segue: - il Sig. .... sottoscrive 6.000 (seimila) azioni per nominali Euro 60.000,00 (sessantamila/00); - il Sig. .... sottoscrive 4.000 (quattromila) azioni per nominali Euro 40.000,00 (quarantamila/00). I costituiti esibiscono a me Notaio la ricevuta di versamento rilasciata in data .... dalla Banca ...., filiale n. .... di ...., dalla quale risulta che ciascun socio ha provveduto al versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale sottoscritto. I Sig.ri .... dichiarano di aver versato in data odierna il residuo 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale da ciascuno sottoscritto e che, pertanto, il capitale sociale risulta interamente liberato. Ai sensi dell'art. 2346, comma 4, c.c., i Sig.ri .... convengono di assegnare le azioni in modo non proporzionale alla sottoscrizione eseguita, e precisamente: - al Sig. .... vengono assegnate 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna; - al Sig. ...., che accetta, sono assegnate 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna. I Sig.ri ...., ciascuno titolare di una partecipazione azionaria del valore nominale di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), sono pertanto azionisti della società costituita. CommentoL'art. 2346 c.c. prevede l'assegnazione di azioni in modo non proporzionale rispetto alle sottoscrizioni e/o ai conferimenti. La norma, dopo aver sancito la regola sulla proporzionalità tra sottoscrizione e conferimento («a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento»), ammette che per previsione statutaria sia possibile stabilire una diversa assegnazione delle azioni; l'art. 2346, comma 5 c.c., torna però a far valere il principio cardine di garanzia dell'effettività del capitale sociale quando stabilisce che «in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale». L'istituto della non proporzionalità dei conferimenti, a ben vedere, potrebbe derogare alla regola del potere del valore economico della quota societaria, in quanto potrebbe accadere che la maggioranza del capitale sociale sia di competenza del socio che effettua versamenti per un valore nominale inferiore rispetto alla quota maggioritaria assegnata; la regola dell'effettività del capitale sociale verrebbe inoltre incentrata su un piano generale («la tutela del capitale sociale non è più ricercata ponendo un rigido rapporto tra valore del conferimento del singolo socio e valore nominale delle azioni che gli sono assegnate, bensì sulla base di una considerazione globale sia dei conferimenti sia del capitale stesso. ( ....)». Ciò vale sia per le s.p.a. sia per le s.r.l. (gli artt. 2346 e 2464 c.c. fanno riferimento all'ammontare globale del capitale sociale). Nella prassi, può essere utile lo strumento delle assegnazioni non proporzionali al fine di riconoscere al socio che presta la propria opera in società una retribuzione per l'opera svolta sotto forma di una maggiore partecipazione agli utili in base alla maggiore partecipazione assegnata; così come la non proporzionalità può essere utilizzata garantendo il bilanciamento degli interessi societari senza alterare i rapporti di forza fra i soci in presenza di conferimenti non proporzionali alle quote da ciascuno detenuta. L'istituto può essere utilizzato per conseguire il passaggio generazionale dell'azienda sociale (ad esempio, anche attribuendo al padre – socio sottoscrittore – il diritto di usufrutto ed al figlio – socio non sottoscrittore – il diritto di nuda proprietà delle azioni). Di recente in materia di assegnazioni non proporzionali in sede di aumento di capitale e di clausole statutarie si è pronunciato il Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 186/2020) come di seguito trascritto: “Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o di s.r.l. che prevedono l'obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.), allorché detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all'importo stabilito dalla clausola stessa, al fine di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti. Resta ferma la necessità, come in ogni caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c., che l'ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto. Il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l'effetto anti-diluitivo, può costituire un “diritto diverso” che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi degli artt. 2348 c.c. o 26, comma 2, d.l. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria “protetta”) oppure un “diritto particolare” ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.”. |