La revocatoria ordinaria dei conferimenti in società di capitali esercitata in sede di liquidazione giudizialeInquadramentoL'azione revocatoria ordinaria nella liquidazione giudiziale è uno strumento processuale attribuito al curatore al fine di: a) ricostituire il patrimonio del debitore; e b) rendere inefficaci nei confronti della massa diritti di prelazione costituiti sui beni dell'attivo prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. L'azione ha dunque la funzione di tutela conservativa del diritto di credito e non soltanto quella di recuperare il bene. L'azione pone in essere la ricostituzione del patrimonio del debitore richiamando i beni che ne sono usciti in modo illecito ovvero rendendo inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore stesso e gli atti di costituzione di garanzie reali sui propri beni. FormulaTRIBUNALE DI .... Sezione crisi di impresa Liquidazione giudiziale n. .... / .... Giudice Delegato: Dott. .... Curatore: .... ATTO DI CITAZIONE EX ART. 165 CCII Nell'interesse di .... in liquidazione giudiziale (C.F. ....), con sede legale in …, via …., n. .…, in persona del Curatore .... (C.F. …), autorizzato alla proposizione del presente giudizio con provvedimento del Giudice delegato in data ..../ ..../ ...., rappresentato e difeso in forza di delega ...., dall'avvocato .... (C.F. ....) del Foro di …, presso il cui Studio in ...., via …., n. …., è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax .... e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata .... - attore - CONTRO la Società .... (C.F. e P.I. ....), con sede legale in ...., in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuta - * * * FATTO 1.- Descrivere le circostanze che hanno condotto alla crisi della società e alla dichiarazione di liquidazione giudiziale 2. Descrivere le dinamiche che hanno condotto all'operazione di conferimento e il conferimento stesso in ogni suo dettaglio. 3. L'evoluzione successiva al conferimento e le sue conseguenze di fatto. DIRITTO 4. Indicare la sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII – art. 2901 c.c. CONCLUSIONI Per tutto quanto premesso, .... in liquidazione giudiziale, in persona del Curatore, come sopra rappresentato e difeso, CITA la Società .... .... (C.F. e P.I. ....), con sede legale in …, via…, n. …. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi al Tribunale di ...., all'udienza del ...., ore di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. nonché con l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, che la convenuta, in presenza dei presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, - In via principale nel merito: - accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 165 CCII e all'art. 2901 c.c.; - revocare gli atti di conferimento eseguiti dalla Società in liquidazione giudiziale in favore di .... in forza della delibera assunta dall'Assemblea di quest'ultima in data .... giorno/mese/anno; e per l'effetto: i) condannare .... alla restituzione del bene .... (se diverso da conferimento in danaro); ii) disporre il trasferimento in favore di .... in liquidazione giudiziale della quota di partecipazione nella Società .... .... .... .... .... gradatamente: - ove la restituzione di uno o entrambi i suddetti beni non risulti attualmente più possibile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 165 CCII e all'art. 2901 c.c. revocare gli atti di conferimento eseguiti da … in liquidazione giudiziale in favore di ...., in forza della delibera assunta dall'Assemblea di quest'ultima n. .... data ..../ ..../ .... e, per l'effetto, condannare .... a pagare in favore di .... in liquidazione giudiziale la complessiva somma di Euro .... o quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è .... e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro .... Si depositano i seguenti documenti: 1.- provvedimento autorizzativo del giudice delegato in data ..../ ..../ ....; 2. visura storica società in liquidazione giudiziale; 3.- sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale in data ..../ ..../ ....; 4.- verbale di Consiglio di Amministrazione della società oggetto di conferimento. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA ALLE LITI RELATA DI NOTIFICA (OVE NON SI NOTIFICHI A MEZZO PEC) CommentoIn caso di esperimento vittorioso dell'azione viene decretata l'inefficacia dell'atto dispositivo del debitore con la particolarità (rispetto all'azione revocatoria ordinaria esercitata in sede civile) che la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo va ad avvantaggiare l'intera massa dei creditori e che, in conseguenza del principio di universalità che caratterizza la procedura concorsuale, sulla garanzia patrimoniale così ricostituita concorre anche il terzo “revocato” ex art. 171 CCII, senza postergazione rispetto agli altri creditori (come invece prescritto al comma 2 dell’art. 2902 c.c.). Nel caso in cui oggetto di revoca sia un atto di disposizione, all'azione segue l'apprensione alla massa dei beni da parte della procedura (a differenza del creditore che avendo esperito l'azione ordinaria dovrà procedere all'esecuzione individuale). La posizione del terzo di buona fede viene tutelata dall'art. 171, comma 2 CCII in modo tale che colui che ha restituito il bene avrà diritto ad insinuarsi al passivo per il suo eventuale credito. Quanto agli atti a titolo gratuito, presupposto soggettivo imprescindibile è la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto cagionare ai creditori, per gli atti a titolo oneroso invece sarà necessario dimostrare anche la conoscenza da parte del terzo che l'atto di disposizione fosse suscettibile di dare luogo ad una diminuzione della consistenza patrimoniale del debitore. Presupposto oggettivo è inoltre la lesione della garanzia patrimoniale operata dal debitore attraverso gli atti di disposizione del proprio patrimonio, alla cui identificazione si giunge attraverso l'uso di criteri assai ampi quali non solo la presenza di mero pericolo, in luogo del danno effettivo, ma anche l'aumento potenziale delle difficoltà per i creditori di vedere soddisfatte le proprie pretese attraverso l'esecuzione forzata (Cass. I, n. 15697/2018). Competenza L'azione si propone dinnanzi al Tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII che ha al riguardo competenza esclusiva e inderogabile. In materia di azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione di società, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che tale azione, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, dell’art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario. Tuttavia, l’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria proposta in sede fallimentare è devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del Tribunale delle imprese. (Sez. Un., n. 5089/2025). Presupposti e condizioni dell’azione Come previsto dall’art. 165 CCII, nell’esercitare l’azione revocatoria ordinaria in sede contrattuale il curatore deve rispettare le norme del Codice civile. Egli soggiace ad un onere probatorio più gravoso rispetto a quello che caratterizza la revocatoria concorsuale: da un lato, è tenuto a provare che l’atto assoggettato a revocatoria ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori e che tale pregiudizio, prodottosi al momento del compimento dell’atto, sussiste anche al momento in cui l’azione viene esercitata; dall’altro, è tenuto a provare la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto in capo al debitore (anche se non litisconsorte necessario) e, se l’atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo. Il fallimento dell’acquirente rende inammissibile l’azione, che non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale trattandosi di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente. I creditori dell’alienante e del curatore restano tuttavia tutelati secondo le regole previste all’art. 52 l. fall. dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente fallito (ovverosia possono insinuarsi al passivo del relativo fallimento per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile) (Cass. I, n. 30124/2024). Legittimazione attiva La legittimazione ad agire spetta solo e soltanto al curatore, giammai ai singoli creditori (Cass. I, n. 614/2016; Cass. III, n. 25605/2025). Termini per l'impugnazione L’azione revocatoria è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal giorno del compimento dell’atto dispositivo (Cass I, n. 6795/2023). Inoltre, ai sensi dell’art. 170 CCII, l’azione revocatoria in oggetto è soggetta ad un termine di decadenza triennale decorrente dalla data di apertura della liquidazione giudiziale o, in caso di consecuzione di procedure, dalla data di pubblicazione a registro imprese della domanda di accesso ad una procedura concorsuale cui abbia fatto seguito l’apertura della liquidazione giudiziale. |