La revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare dei conferimenti in società di capitali

Simone Legnani

Inquadramento

L'azione revocatoria ordinaria nel fallimento è uno strumento processuale attribuito al curatore al fine di: a) ricostituire il patrimonio del debitore; b) rendere inefficaci nei confronti della massa diritti di prelazione costituiti sui beni dell'attivo prima della dichiarazione di fallimento. L'azione ha dunque ha la funzione di tutela conservativa del diritto di credito, e non soltanto quella di recuperare il bene.

L'azione pone in essere la ricostituzione del patrimonio del fallito richiamando i beni che ne sono usciti in modo illecito ovvero rendendo inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore e gli atti di costituzione di garanzie reali sui propri beni.

Formula

TRIBUNALE DI .... Sezione fallimentare

Fall. n. .... / ....

Giudice Delegato: Dott. ....

Curatore Fallimentare: ....

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 66 L.FALL.

Nell'interesse del Fall. .... (C.F. ....), in persona del Curatore ...., autorizzato alla proposizione del presente giudizio con provvedimento del Giudice delegato in data ..../ ..../ .... rappresentato e difeso in forza di delega ...., dall'avvocato .... (C.F. ....), presso il cui Studio in .... è elettivamente domiciliato/a, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax .... e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ....

- attore/attrice

CONTRO

la Società .... (C.F. e P.I. ....), con sede legale in ...., in persona del legale rappresentante pro tempore

- convenuta

* * *

FATTO

1.- Le circostanze che hanno condotto alla crisi della società e alla dichiarazione di fallimento

2. Descrivere le dinamiche che hanno condotto all'operazione di conferimento e il conferimento stesso in ogni suo dettaglio.

3. L'evoluzione successiva al conferimento e le sue conseguenze di fatto.

DIRITTO

4. Indicare la sussistenza dei presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. – art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto premesso, il Fall. ...., in persona del Curatore, come sopra rappresentato/a e difeso/a,

CITA

la Società .... .... (C.F. e P.I. ....), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ...., a comparire dinanzi al Tribunale di ...., all'udienza del ...., ore di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire, alla detta udienza, dinanzi al Giudice che sarà designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria,

- In via principale nel merito:

- accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 66 l.fall. e all'art. 2901 c.c.;

- revocare gli atti di conferimento eseguiti dalla Società fallita in favore di .... in forza della delibera assunta dall'Assemblea di quest'ultima in data .... giorno/mese/anno;

e per l'effetto:

i) condannare .... alla restituzione del bene .... (se diverso da conferimento in danaro);

ii) disporre il trasferimento in favore del Fall. .... della quota di partecipazione nella Società .... .... .... .... ....

gradatamente:

- ove la restituzione di uno o entrambi i suddetti beni non risulti attualmente più possibile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 66 l.fall. e all'art. 2901 c.c. revocare gli atti di conferimento eseguiti dalla Società fallita in favore di ...., in forza della delibera assunta dall'Assemblea di quest'ultima n. .... data ..../ ..../ .... e, per l'effetto, condannare .... a pagare in favore del Fallimento .... la complessiva somma di Euro .... o quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.

Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è .... e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro ....

Si depositano i seguenti documenti:

1.- provvedimento autorizzativo del giudice delegato in data ..../ ..../ ....;

2. visura storica società fallita;

3.- sentenza dichiarativa di Fallimento .... in data ..../ ..../ ....;

4.- verbale di Consiglio di Amministrazione della società oggetto di conferimento;

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA ALLE LITI

RELATA DI NOTIFICA (OVE NON SI NOTIFICHI A MEZZO PEC)

Commento

In caso di esperimento vittorioso dell'azione viene decretata l'inefficacia dell'atto dispositivo del debitore fallito con la particolarità (rispetto all'azione revocatoria ordinaria esercitata in sede civile) che la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo va ad avvantaggiare l'intera massa dei creditori.

Nel caso in cui oggetto di revoca sia un atto di disposizione, all'azione segue l'apprensione alla massa dei beni da parte della procedura (a differenza del creditore che avendo esperito l'azione ordinaria dovrà procedere all'esecuzione individuale).

La posizione del terzo di buona fede viene tutelata dall'art. 70, comma 2 l.fall. in modo tale che colui che ha restituito il bene avrà diritto ad insinuarsi al passivo per il suo eventuale credito.

Quanto agli atti a titolo gratuito presupposto soggettivo imprescindibile è la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto cagionare ai creditori, per gli atti a titolo oneroso invece sarà necessario dimostrare anche la conoscenza da parte del terzo che l'atto di disposizione fosse suscettibile di dare luogo ad una diminuzione della consistenza patrimoniale del debitore.

Presupposto oggettivo è inoltre la lesione della garanzia patrimoniale operata dal debitore attraverso gli atti di disposizione del proprio patrimonio, alla cui identificazione si giunge attraverso l'uso di criteri assai ampi quali non solo la presenza di mero pericolo, in luogo del danno effettivo, ma anche l'aumento potenziale delle difficoltà per i creditori di vedere soddisfatte le proprie pretese attraverso l'esecuzione forzata.

Competenza

L'azione si propone dinnanzi al Tribunale Fallimentare che ha al riguardo competenza esclusiva e inderogabile.

Legittimazione attiva

La legittimazione ad agire spetta solo e soltanto al curatore fallimentare, giammai ai singoli creditori.

Termini per l'impugnazione

Le azioni revocatorie devono essere promosse entro tre anni decorrenti dalla data di dichiarazione del fallimento e in ogni caso non oltre i cinque anni dal compimento dell'atto dispositivo.

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