La revocatoria fallimentare dei conferimenti in società di capitaliInquadramentoL'azione revocatoria fallimentare è stata oggetto di uno spartiacque temporale cagionato dall'entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 che ha segnato l'odierna disciplina come oggi la conosciamo limitando l'applicazione di quella più risalente alle procedure già pendenti alla data dell'entrata in vigore del decreto legge. Nei casi previsti dal comma 1 dell'art 67 si richiede che il terzo contraente fosse consapevole dello stato d'insolvenza in cui il debitore versava al momento del compimento dell'atto dispositivo. Nonostante la conoscenza dello stato d'insolvenza sia oggetto di presunzione da parte del legislatore, al terzo contraente è ammesso dedurre prova contraria (praesumptio iuris tantum). Nei casi di cui al comma 2 invece non sono previste presunzioni sicché l'onore della prova grava sul curatore fallimentare della procedura, dovendo egli dimostrare la concreta conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza (essendo insufficiente la dimostrazione della potenziale conoscibilità), eppure il curatore può fornire tale prova semplicemente attraverso elementi indiziari che siano idonei (gravi, precisi e concordanti) a fornire prova della reale conoscenza, tenendo fortemente in considerazione le eventuali particolari qualità che il terzo contraddistinguono. FormulaTRIBUNALE DI .... SEZIONE FALLIMENTARE Fall. n. .... / .... s.p.a/s.r.l. Giudice Delegato: Dott. .... Curatore Fallimentare: .... ATTO DI CITAZIONE EX ART. 67, COMMA 2, L.FALL. Nell'interesse di Fall. .... (C.F. ....), in persona del Curatore ...., autorizzato alla proposizione del presente giudizio con provvedimento del Giudice delegato in data ..../ ..../ .... rappresentato e difeso in forza di delega .... ...., dall'avvocato .... (C.F. ....), presso il cui Studio in .... è elettivamente domiciliato/a, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax .... e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata .... - attore/attrice CONTRO la Società .... (C.F. e P.I. ....), con sede legale in ...., in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuta * * * FATTO 1. Descrivere le circostanze che hanno condotto alla crisi della società e alla dichiarazione di fallimento 2. Descrivere le dinamiche che hanno condotto all'operazione di conferimento e il conferimento stesso in ogni suo dettaglio. 3. Descrivere l'evoluzione della vicenda successivamente al conferimento e le sue conseguenze di fatto. DIRITTO 4. Indicare la sussistenza dei presupposti della revocatoria fallimentare. CONCLUSIONI 4. Conclusioni Per tutto quanto premesso, il Fall. ...., in persona del Curatore, come sopra rappresentato/a e difeso/a, CITA la Società .... (C.F. e P.I. ....), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ...., a comparire dinanzi al Tribunale di ...., all'udienza del ...., ore di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire, alla detta udienza, dinanzi al Giudice che sarà designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, - In via principale nel merito: - accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - revocare gli atti di conferimento eseguiti dalla Società fallita in favore di .... in forza della delibera assunta dall'Assemblea di quest'ultima in data ..../ ..../ .... e per l'effetto: i) condannare .... alla restituzione del bene .... (se diverso da conferimento in danaro); ii) disporre il trasferimento in favore del Fall. .... della quota di partecipazione nella Società .... .... .... .... .... gradatamente: - ove la restituzione di uno o entrambi i suddetti beni non risulti attualmente più possibile, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 revocare gli atti di conferimento eseguiti dalla Società fallita in favore di ...., in forza della delibera assunta dall'Assemblea di quest'ultima n. .... data ..../ ..../ .... e, per l'effetto, condannare .... a pagare in favore del Fallimento .... la complessiva somma di Euro .... o quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è .... e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro .... Si depositano i seguenti documenti: 1.- provvedimento autorizzativo del giudice delegato in data ..../ ..../ ....; 2. visura storica società fallita; 3.- sentenza dichiarativa di Fallimento .... in data ..../ ..../ ....; 4.- verbale di Consiglio di amministrazione della Società oggetto di conferimento; Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA ALLE LITI RELATA DI NOTIFICA (OVE NON SI NOTIFICHI A MEZZO PEC) CommentoIl presupposto soggettivo Il bilanciamento tra l’interesse della massa dei creditori alla ricostituzione del patrimonio nello stato in cui lo stesso si trovava all’insorgere dello stato di insolvenza e l’interesse dei terzi e del mercato in generale alla stabilità degli atti si attua attraverso la tutela della buona fede del terzo che, invero, potrà soccombere all’azione revocatoria esercitata da curatore solo se a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore al momento del compimento dell’atto. In particolare, il curatore che agisce per la revoca degli atti di cui all’art. 166, 1° comma, CCII - cd. atti anomali o anormali - beneficia di una presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell’inversione dell’onere della prova: la scientia decoctionis in capo al terzo è presunta; pertanto, sarà onere del convenuto dimostrare che non fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, per sottrarsi alla dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo. Il terzo deve, quindi, dimostrare che esistevano circostanze, concrete e specifiche di rilevanza tale da integrare, in capo ad un soggetto di normale prudenza ed avvedutezza, la consapevolezza effettiva che il debitore si trovava in una situazione normale di esercizio dell’attività di impresa (Cass. I, n. 6094/2018). La valutazione della scientia o inscientia decoctionis va riferita al momento del compimento dell’atto assoggettato a revocatoria (Cass. I, n. 16914/2022). Sono atti cd. anomali: · gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; · gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati dal debitore con mezzi anomali o anormali di pagamento dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore. L’anomalia del mezzo di pagamento va valutata avendo riguardo ai mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale di settore, in un determinato momento storico, in una determinata zona di mercato (Cass. VI, n. 26241/2021); · le garanzie concesse dal debitore nel cd. periodo sospetto per debiti preesistenti. Il regime si differenzia a seconda che la garanzia, comunque costituita in un momento successivo all’insorgere del credito garantito, riguardi debiti non ancora scaduti, nel qual caso sarà revocabile se costituita nell’anno antecedente il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, invece, debiti già scaduti con riduzione del periodo sospetto a sei mesi.
Con riferimento, invece, all’azione revocatoria concorsuale disciplinata dall’art. 166, 2° comma, CCII, che interessa i cd. atti normali, l’onere della prova grava sul curatore che è tenuto a provare che, al momento del compimento dell’atto, il terzo era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore - cd. scientia decoctionis. La conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non meramente potenziale non essendo sufficiente la prova della mera conoscibilità (Cass. I, n. 11328/2023; Cass. I; n. 27074/2022). Sono considerati atti cd. normali: · i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti con mezzi normali di pagamento; · gli atti a titolo oneroso, ovverosia qualunque atto posto in essere dal debitore a fronte di una controprestazione proporzionata. Questi atti, posti in essere a giusto prezzo e inerenti all’attività di impresa, potrebbero non avere arrecato alcun pregiudizio patrimoniale ed essere risultati vantaggiosi, ma il curatore potrà farli dichiarare inefficaci ogni qualvolta vi sia un interesse della massa dei creditori a tutela della par condicio creditorum. Non possono essere tuttavia dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore per il proprio mantenimento, anche familiare, entro i limiti della necessità; · gli atti costitutivi di diritti di prelazione per debiti (garanzie reali, pegno, ipoteca e privilegio convenzionale), anche di terzi, contestualmente creati se posti in essere nel cd. periodo sospetto ridotto a sei mesi. Il Presupposto oggettivo Il curatore può promuovere l’azione per la dichiarazione di inefficacia degli atti ex art. 166 CCII, se detti atti sono stati posti in essere dal debitore in un determinato periodo, cd. periodo sospetto. La data del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale è il dies a quo per il calcolo dei 6 mesi o dell’anno del cd. periodo sospetto ovvero dell’intervallo temporale all’interno del quale devono collocarsi gli atti per poter essere ritenuti revocabili. Gli atti non soggetti ad azione revocatoria Il comma 3 dell’art. 166 CCII definisce non soggetti all’azione revocatoria e oggetto di esclusione: · i pagamenti di beni o servizi effettati dal debitore nell’esercizio dell’attività di impresa purché nei termini d’uso; · le rimesse confluite sul conto corrente del correntista nel corso della durata del rapporto che hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca; · le vendite e i preliminari di vendita a giusto prezzo di immobili da costruirsi o già costruiti, tanto se destinati ad abitazione principale dell’acquirente, parenti o affini entro il terzo grado, quanto se destinati a costituire la sede principale dell’impresa dell’acquirente; · atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi, quali gli accordi in esecuzione di piano attestati di risanamento (art. 56 CCII), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII), il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis CCII) e il concordato preventivo (art. 84 CCII); · i pagamenti eseguiti dal debitore in favore di suoi dipendenti e suoi collaboratori a titolo di corrispettivo per le prestazioni di lavoro; · i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo per avere ottenuto servizi strumentali all’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza previste dallo stesso codice. Peraltro, il D. Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 ha esteso espressamente l’ambito di applicazione dell’esenzione anche agli atti, ai pagamenti e alle garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Le ipotesi di cui sopra sono considerate eccezioni alla regola della revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie poste in essere dal debitore nel cd. periodo sospetto alle condizioni di cui al comma 2, art. 166, CCII, così che l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., in capo all’accipiens (Cass. VI, n. 608/2022). Competenza L'azione si propone dinnanzi al Tribunale innanzi al quale è stata aperta la liquidazione giudiziale. Legittimazione attiva La legittimazione ad agire spetta solo e soltanto al curatore. Termini per l'impugnazione Le azioni revocatorie possono essere promosse entro tre anni decorrenti dalla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in ogni caso, si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. |