Clausole statutarie antidiluzione

Giuseppe Trimarchi

Inquadramento

Si possono definire di “anti-diluzione” quelle clausole che tendano a creare un sistema che assicuri il diritto di ottenere incrementi più che proporzionali in caso di aumento gratuito del capitale sociale. L'idea ruota intorno al ragionamento esteso nella Massima 159, 2016, del Consiglio Notarile di Milano (elaborata per le s.r.l.) secondo cui i diritti particolari attribuiti ai soci possono riguardare “la distribuzione non soltanto degli utili dell'esercizio corrente, bensì anche delle riserve di utili di esercizi precedenti, riportati a nuovo”. Nelle s.p.a. la questione investirebbe la possibilità di creare “categorie speciali di azioni” che attribuiscano ai loro possessori un diritto più che proporzionale nel caso di aumento gratuito del capitale sociale.

Formula

Il capitale sociale è di Euro .... ed è diviso in numero .... ciascuna del valore nominale di Euro ....

Le azioni sono nominative ed indivisibili e sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

In particolare compongono la categoria A numero .... azioni, e la categoria B numero .... azioni

Le azioni della categoria A sono ordinarie.

Quelle di categoria B attribuiscono ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2348de cc. i seguenti diritti come segue:

a ciascuna azione della categoria B spetteranno 2 azioni della medesima categoria nel caso di aumento gratuito del capitale sociale adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2442 c.c. mercé l'utilizzo delle seguenti riserve (eventuale indicazione di riserve disponibili l'utilizzo dei quali determina l'applicazione del meccanismo antidilutorio).

Commento

Si osserva che, ove si ritengano ammissibili le clausole antidiluzione nelle s.p.a., la loro introduzione deve – quanto meno - configurare una “modificazione dello statuto concernente i diritti di partecipazione” con conseguente necessità di riconoscere al socio dissenziente il diritto di recesso ex art. 2437 lett. g) c.c. Recesso che andrebbe esercitato dal dissenziente in sede di introduzione in statuto della clausola che preveda tale “categoria di azioni” e non quando venissero deliberati gli aumenti essendosi già “la lesione” - a presidio della quale è posta l'ipotesi di recesso legale - consumata al tempo appunto dell'introduzione della clausola di che trattasi.

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